Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/62: Abrogazione dell'ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra · 9 pagine
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4 Impiego dei mezzi finanziari
Nell’esercizio 1973 la Confederazione ha inserito nel consuntivo un finanziamento speciale a destinazione vincolata per l’assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra con un apporto di 50 milioni di franchi. I premi annuali degli assicurati (all’inizio, oltre alle società di navigazione, avevano stipulato l’assicurazione anche compagnie aeree, imprese ferroviarie e ditte di trasporti stradali) vengono accreditati al finanziamento speciale. Nell’esercizio 1974 sono stati prelevati dagli accantonamenti 15 milioni di franchi per casi riguardanti danni agli aerei. Secondo il consuntivo 2018, contando i mezzi federali d’origine iniziali e i premi precedenti, il finanziamento speciale per l’ARG è di 55 milioni di franchi.
Con l’abrogazione dell’OARG, questo finanziamento speciale a destinazione vincolata non servirà più all’ARG per coprire eventuali danni e non deve più essere accantonato.
Considerato il fatto che la Confederazione, quasi cinquant’anni fa, ha fornito un apporto di 50 milioni di franchi e che i premi assicurativi, indipendentemente dall’insorgenza dell’evento assicurato, in linea di principio non vengono restituiti agli assicurati, è legittimo che l’intero importo del finanziamento speciale torni ad integrare le casse federali alla fine dell’esercizio 2021.