Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/62: Abrogazione dell'ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra · 9 pagine

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5 Conclusione

La situazione dell’ARG è stata analizzata con particolare riferimento alla navigazione commerciale. Le riflessioni valgono per analogia anche per altre tipologie di trasporto rilevanti per l’approvvigionamento del Paese come la navigazione sul Reno, i trasporti terrestri e aerei.

La Confederazione ha istituito l’ARG perché, in quel momento storico, risultava uno degli strumenti più appropriati per sostenere l’approvvigionamento del Paese nei suoi compiti. La situazione nel frattempo è però cambiata in modo significativo. È sempre possibile, teoricamente, che in futuro insorga un caso di copertura automatica interinale (sussidiaria), ma questa eventualità è ritenuta molto remota.

Il credito quadro per garantire una capacità di carico adeguata della flotta battente bandiera svizzera, arrivato a termine nell’estate del 2017, non è stato rinnovato. Questa decisione ha portato a una diminuzione progressiva del numero di navi battenti bandiera elvetica. Per questo motivo, così come a causa della mutata situazione sotto il profilo della sicurezza, il settore specializzato Logistica ritiene che il rapporto costi-benefici dell’ARG non sia più vantaggioso.

Nel quadro dell’aggiornamento del rapporto sulla valenza del trasporto marittimo per la politica dell’approvvigionamento (gennaio 2020), il settore specializzato Logistica è giunto alla conclusione che nel contesto attuale (capacità di carico superiore alla domanda mondiale, domanda svizzera rispetto al volume di scambi commerciali mondiali e bassa vulnerabilità della flotta), una flotta d’alto mare per l’approvvigionamento della Svizzera con beni d’importanza vitale non costituisce un valore aggiunto.

L’unico rischio in base alla presente valutazione (impiego di armi nucleari o radioattive) e il fatto che, molto probabilmente, in un futuro vicino o lontano, nessuna nave battente bandiera svizzera o un altro mezzo di trasporto effettuerà trasporti rilevanti per l’approvvigionamento del Paese, permettono di concludere che non risulta necessario portare avanti l’ARG. La soppressione dell’ARG e la conseguente abrogazione dell’OARG porta allo scioglimento del finanziamento speciale a destinazione vincolata per l’ARG.

Il proseguimento dell’assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra disciplinata dall’ordinanza sull’assicurazione contro i rischi di guerra non risulta più opportuno. L’OARG va pertanto abrogata.