Avamprogetto O sul registro Var 2
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 17 pagine
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Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni AOMS RU …
Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati
Art. 12 Qualità dei dati
1 I fornitori di dati di cui agli articoli 8–11 garantiscono che il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.
2 Garantiscono in particolare che soltanto dati esatti e completi siano iscritti nel registro dei fornitori di prestazioni o comunicati all’UFSP.
Art. 13 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico
1 I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.
2 I dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta sono contrassegnati come tali nell’allegato.
Art. 14 Accesso tramite un’interfaccia standard
1 L’UFSP facilita l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard agli utenti seguenti:
a. fornitori di dati secondo gli articoli 8–11;
b. servizi pubblici e privati incaricati di adempiere compiti legali.
2 I fornitori di dati di cui al capoverso 1 lettera a hanno accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano i fornitori di prestazioni autorizzati nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti nel quadro della LAMal.
3 I servizi pubblici e privati di cui al capoverso 1 lettera b ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano i fornitori di prestazioni autorizzati nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti. L’UFSP conferisce l’accesso su richiesta scritta previo pagamento. Pubblica in Internet un elenco dei servizi a cui è stato accordato l’accesso.
Art. 15 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca
1 L’UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati accessibili al pubblico del registro dei fornitori di prestazioni:
a. UST: a scopi statistici;
b. servizi pubblici e privati: in forma anonimizzata a scopi di ricerca, purché sia dimostrato che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca.
2 Mette annualmente i dati a disposizione dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta e previo pagamento.