Avamprogetto O sul registro Var 2
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 17 pagine
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Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni AOMS RU …
Sezione 4: Costi ed emolumenti
Art. 21 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici
1 L'UFSP è responsabile della programmazione, della gestione e dell'ulteriore sviluppo del registro dei fornitori di prestazioni.
2 Egli sopporterà le spese non coperte dagli emolumenti.
3 I costi per gli adeguamenti e il collegamento della propria soluzione informatica alle interfacce tecniche a disposizione per l’iscrizione dei dati sono a carico dei fornitori di dati autorizzati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a.
4 I costi per gli adeguamenti e il collegamento della propria soluzione informatica all’interfaccia standard secondo l’articolo 14 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati nonché degli utenti.
Art. 22 Emolumenti
1 Agli utilizzatori di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b sono fatturati, a dipendenza dell’onere, i seguenti emolumenti:
a. un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, la programmazione dell’interfaccia standard e l’istruzione degli utenti;
b. un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.
2 Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a.
3 Per il trattamento della richiesta e l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 14 capoverso 3 e l’articolo 15 capoverso 2 nonché per la produzione del certificato per gli utenti dell’interfaccia standard secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b l’UFSP riscuote un emolumento a dipendenza dell’onere.
4 Se l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.
5 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emolumenti.
Sezione 5: Sicurezza dei dati
Art. 23
Tutti i servizi che partecipano al registro dei fornitori di prestazioni adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.