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Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 8 pagine

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Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione

La SECO è competente per gli aspetti dell’esecuzione della presente ordinanza che spettano alla Confederazione.

Art. 22 Entrata in vigore e durata di validità

1La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

2È valida fino al 31 dicembre 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr