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Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 8 pagine
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Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 21 Esecuzione
La SECO è competente per gli aspetti dell’esecuzione della presente ordinanza che spettano alla Confederazione.
Art. 22 Entrata in vigore e durata di validità
1La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.
2È valida fino al 31 dicembre 2021.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr