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Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 8 pagine
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Art. 5 Calo della cifra d’affari
1Le imprese hanno provato al Cantone che, in seguito alle misure ordinate dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, la loro cifra d’affari 2020 è di oltre il 40 per cento inferiore alla cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019.
2La cifra d’affari 2020 è calcolata in base al valore dei beni venduti e dei servizi forniti, a cui si sommano le indennità per lavoro ridotto e di perdita di guadagno per COVID-19 percepite per il 2020.
3Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2017, la cifra d’affari 2019 calcolata secondo l’articolo 3 capoverso 3 è considerata cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019.
Art. 6 Limitazione dell’impiego
Le imprese hanno confermato al Cantone di:
a. non distribuire dividendi né tantièmes:
1. per l’intera durata del mutuo, della fideiussione o della garanzia,
2. per cinque anni dall’ottenimento di un contributo non rimborsabile;
b. non trasferire i fondi a una società del gruppo a cui sono legate direttamente o indirettamente e che non ha la propria sede in Svizzera; esse possono tuttavia adempiere gli obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento all’interno di un gruppo.
Sezione 3: Requisiti concernenti l’impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore
Art. 7 Forma
1I provvedimenti per i casi di rigore, per i quali il Cantone chiede alla Confederazione di partecipare ai costi o alle perdite, sono concessi sotto forma di:
a. mutui rimborsabili;
b. fideiussioni o garanzie;
c. contributi non rimborsabili.
2Essi possono variare a seconda del settore, della dimensione dell’impresa o della forma degli strumenti.
3Ciascuna impresa può beneficiare di una sola forma di aiuto.
4Per la concessione e la gestione di fideiussioni i Cantoni possono concludere accordi con terzi.
Art. 8 Limiti massimi
1I mutui, le fideiussioni o le garanzie ammontano al massimo al 25 per cento della cifra d’affari 2019 di un’impresa e al massimo a 10 milioni di franchi. La loro durata massima è di dieci anni.