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Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 8 pagine

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2I contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 10 per cento della cifra d’affari 2019 e al massimo a 500 000 franchi per impresa. I contributi possono essere concordati e versati gradualmente.

3Il Cantone può concedere provvedimenti per i casi di rigore superiori ai limiti massimi di cui ai capoversi 1 e 2. La portata della partecipazione della Confederazione ai costi o alle perdite subite dal Cantone rimane circoscritta a tali limiti.

Art. 9 Comunicazione dei dati

Il contratto che il Cantone conclude con un’impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull’impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull’impresa, se ciò è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione dei sostegni finanziari e la lotta agli abusi.

Art. 10 Quadro temporale

1 I mutui, le fideiussioni o le garanzie, per i quali il Cantone può chiedere alla Confederazione di partecipare alle eventuali perdite, sono stanziati o versati tra l’entrata in vigore della legge COVID-19 e il 31 dicembre 2021.

2I contributi non rimborsabili, per i quali il Cantone può chiedere alla Confederazione di partecipare ai costi, sono versati tra l’entrata in vigore della legge COVID-19 e il 31 dicembre 2021.

Art. 11 Gestione da parte dei Cantoni, comunicazione dei dati e lotta agli

abusi

1La Confederazione partecipa ai costi o alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

a. adotta misure opportune per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni; e

b. garantisce l’impiego di mezzi adeguati per la lotta agli abusi.

Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 12 Procedura

1La procedura relativa alla concessione di provvedimenti per i casi di rigore, per i quali i Cantoni possono ricorrere alla partecipazione della Confederazione, è retta dal diritto cantonale.

2I Cantoni esaminano le richieste nel singolo caso.

3Per l’esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.

Art. 13 Competenza cantonale

1La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l’impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.