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Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 8 pagine

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Sezione 2: Requisiti delle imprese

Art. 2 Forma giuridica

Le imprese hanno la forma giuridica di un’impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera.

Art. 3 Data della costituzione e cifra d’affari

1Le imprese hanno provato al Cantone di:

a. essersi iscritte nel registro di commercio prima del 1° marzo 2020 o, in caso di mancata iscrizione, essere state costituite prima del 1° marzo 2020;

b. aver conseguito nel 2019 una cifra d’affari di almeno 50 000 franchi; e

c. aver creato il loro valore aggiunto prevalentemente in Svizzera.

2Le imprese dispongono di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).

3Se l’impresa ha avviato la propria attività il 1° gennaio 2020 o dopo tale data, oppure se è stata costituita nel 2019 (esercizio più lungo), si considera come cifra d’affari ai sensi del capoverso 1 lettera b quella conseguita tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, calcolata su 12 mesi.

Art. 4 Situazione patrimoniale e dotazione di capitale

1L’impresa ha provato al Cantone di:

a. essere redditizia o economicamente solida;

b. aver adottato le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili;

c. non aver ottenuto aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione nell’ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media.

2Sono considerate redditizie o economicamente solide le imprese che:

a. al momento dell’inoltro della richiesta non sono eccessivamente indebitate né lo erano tra il 1° gennaio 2019 e il momento dell’inoltro della richiesta;

b. al momento dell’inoltro della richiesta non sono oggetto di una procedura di fallimento o concordataria né di una procedura di liquidazione;

c. il 15 marzo 2020 non avevano accumulato ritardi nel pagamento di debiti fiscali nei confronti della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni né nel pagamento dei contributi sociali;

d. dispongono di una pianificazione finanziaria a medio termine in grado di dimostrare in modo credibile che il finanziamento dell’impresa può essere garantito per la durata della pianificazione finanziaria.

3Sono considerate misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili:

a. i provvedimenti necessari alla preservazione della liquidità e dei fondi propri dell’impresa;

b. se l’impresa dispone di un credito COVID-19 sotto forma di limite sul conto corrente: l’impiego integrale di tale credito.