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Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 8 pagine
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Art. 18 Rapporti e fatturazione
1I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno versati e stanziati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a. numero IDI e nome dell’impresa che beneficia di un sostegno;
b. importo e forma del sostegno per impresa;
c. conferma dell’esame del singolo caso e del rispetto delle condizioni che danno diritto al sostegno fissate nella presente ordinanza;
d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fideiussioni e delle garanzie esigibili pendenti;
e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.
2I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti devono essere presentati mensilmente.
3I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture di cui all’articolo 17 capoverso 1 per un periodo complessivo di un anno.
4Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli.
Art. 19 Riduzione a posteriori e domanda di restituzione
1Il quadro finanziario ai sensi dell’articolo 15 può essere ridotto a posteriori se il Cantone non rispetta i requisiti della presente ordinanza.
2La Confederazione può chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se in un secondo momento risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati soddisfatti.
Sezione 6: Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti
Art. 20
Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l’articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)2 e del calcolo dell’eccedenza dei debiti secondo l’articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:
a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;
b. i crediti che il Cantone garantisce come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.
2 RS 220