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Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 8 pagine

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Art. 18 Rapporti e fatturazione

1I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno versati e stanziati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a. numero IDI e nome dell’impresa che beneficia di un sostegno;

b. importo e forma del sostegno per impresa;

c. conferma dell’esame del singolo caso e del rispetto delle condizioni che danno diritto al sostegno fissate nella presente ordinanza;

d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fideiussioni e delle garanzie esigibili pendenti;

e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.

2I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti devono essere presentati mensilmente.

3I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture di cui all’articolo 17 capoverso 1 per un periodo complessivo di un anno.

4Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli.

Art. 19 Riduzione a posteriori e domanda di restituzione

1Il quadro finanziario ai sensi dell’articolo 15 può essere ridotto a posteriori se il Cantone non rispetta i requisiti della presente ordinanza.

2La Confederazione può chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se in un secondo momento risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati soddisfatti.

Sezione 6: Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Art. 20

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l’articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)2 e del calcolo dell’eccedenza dei debiti secondo l’articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:

a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;

b. i crediti che il Cantone garantisce come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

2 RS 220