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Consultazione 2020/65: Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) · 8 pagine

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2In caso di trasferimento della sede dell’impresa in un altro Cantone nel periodo di validità delle fideiussioni o nell’arco della durata dei mutui rimborsabili, la competenza cantonale rimane invariata.

Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti dei Cantoni

Art. 14 Importo totale

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione partecipa per un importo massimo totale di 200 milioni di franchi ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore.

Art. 15 Ripartizione fra i Cantoni

L’importo totale della Confederazione è ripartito fra i Cantoni in ragione di due terzi in funzione del PIL cantonale del 2016 e di un terzo in funzione della popolazione residente nel 2019. I contributi massimi della Confederazione per Cantone sono riportati nell’allegato.

Art. 16 Presentazione della regolamentazione cantonale e approvazione di

massima da parte della Confederazione

1Il Cantone che ricorre alla partecipazione della Confederazione deve prima presentare, al più tardi entro fine settembre 2021, la propria regolamentazione con la conferma che questa è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

2La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) verifica la regolamentazione cantonale e conferma che essa è conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Il quadro finanziario della Confederazione secondo l’articolo 15 è quindi considerato approvato.

Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell’importo e rimborsi

1I Cantoni finanziano l’importo totale stanziato alle imprese e successivamente fatturano alla Confederazione la metà di tale importo.

2I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

a. nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;

b. nel caso delle fideiussioni: se sono escusse; nel caso delle garanzie: se sono richieste;

c. nel caso dei contributi non rimborsabili: quando sono versati.

3I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti per metà tra Confederazione e Cantoni.

4I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false sono ripartiti per metà tra Confederazione e Cantoni.