Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine
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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di intervento e scopi
Le leggi processuali prevedono già dal 2011 che la trasmissione di atti scritti e di decisioni possa avvenire per via elettronica. Ciò malgrado, finora la comunicazione elettronica tra giudici e partecipanti al procedimento è limitata a pochi casi.
La Conferenza dei direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia (CDDGP), nella sessione autunnale tenutasi il 17 e il 18 novembre 2016, è giunta alla conclusione unanime che vanno create basi giuridiche per l’introduzione obbligatoria della giustizia elettronica1 presso le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e le autorità di perseguimento penale. Contemporaneamente anche il Tribunale federale (TF) ha lanciato il progetto eDossier2, un’iniziativa per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari. Numerosi tribunali cantonali e organi superiori della giustizia si sono uniti al Tribunale federale per promuovere la digitalizzazione della giustizia3.
La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha informato la CDDGP nella sessione autunnale degli incarichi assegnati a tal fine. Nella risposta del 23 dicembre 2016 alla lettera della CDDGP del 5 dicembre 2016, ha comunicato a quest’ultima di aver incaricato l’UFG di elaborare un piano normativo in materia.
Per creare le basi legali per l’introduzione dell’obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica per le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e per le autorità di perseguimento penale è stato avviato un progetto di legge indipendente ed è stato elaborato il presente avamprogetto.
Le attuali piattaforme elettroniche di trasmissione hanno mostrato che i sistemi basati sulla posta elettronica presentano diversi problemi, in particolare per quanto riguarda le dimensioni dei messaggi elettronici4. La CDDGP ha pertanto deciso all’unanimità durante la seduta autunnale del 15/16 novembre 2018 che in futuro dovrà esservi una sola piattaforma di trasmissione, gestita congiuntamente dai Cantoni. Oltre alla CDDGP anche la Conferenza della giustizia5 è favorevole alla gestione di una piattaforma unica perché ha il vantaggio di non porre problemi di interoperabilità. Rispetto ai sistemi basati sulla posta elettronica, la piattaforma di upload/download prevista risolve i problemi di dimensioni delle attuali piattaforme di trasmissione riconosciute6.
La creazione di un’unica piattaforma di scambio, unitamente alla comunicazione elettronica obbligatoria per i giudici, le autorità e gli utenti professionali7, nonché all’introduzione degli atti elettronici presso giudici e autorità, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
– aumento dell’efficienza dei processi di lavoro e delle procedure uniformandoli e rafforzando
la collaborazione tra giudici, autorità e utenti professionali;
– accesso agevolato agli atti dei procedimenti per tutti i partecipanti;
1 Con la nozione di e-Justice si intendono i settori dello scambio, della gestione e dell’archiviazione elettronici di atti.
2 Cfr. https://www.bger.ch/it/index/federal/federal-inherit-template/gericht-elektronischer-verkehr-1.htm .
3 Cfr. https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Justitia_4.0/Zusammenarbeitsvertrag_Uebersicht_D_F_I_2020_07_02.pdf
4 I sistemi di posta elettronica non sono concepiti per trattare grandi messaggi elettronici. Gmail, uno dei più grossi fornitori di servizi di posta elettronica al mondo, permette di inviare allegati della dimensione massima di 25 MB (cfr. https://support.google.com/mail/answer/6584). Secondo il Catalogo dei requisiti le piattaforme di trasmissione riconosciute devono poter elaborare messaggi elettronici di 15 MB e inviare/trasmettere messaggi di 25 MB (cfr. https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/rechtsinformatik/e-uebermittlung/kriterienkatalog-i.pdf ). Per gli atti di grandi dimensioni questi limiti sono rapidamente sorpassati.
5 Si tratta della conferenza che riunisce il Tribunale federale e i tribunali cantonali superiori.
6 Anche su una piattaforma di upload vi sono limiti reali di dimensioni che sono però ben più ampi dei 15 MB delle piattaforme di trasmissione riconosciute.
7 Sono considerati utenti professionali gli avvocati iscritti nei Cantoni e altre persone che intervengono dinanzi al giudice a titolo professionale come rappresentanti di una parte in virtù di disposizioni di legge. Si cita ad esempio l’art. 68 cpv. 2 lett. d del Codice di procedura civile secondo cui possono presentarsi dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro i rappresentanti professionalmente qualificati.