Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

2.1.2 Spiegazione e valutazione della soluzione proposta

I Cantoni auspicano che in futuro vi sia soltanto una piattaforma da loro gestita. Anche la Conferenza della giustizia si è espressa a favore della soluzione con una sola piattaforma. I Cantoni potrebbero gestire da soli tale piattaforma in base agli articoli 122 capoverso 2 e 123 capoverso 2 Cost. Tuttavia, poiché non saranno soltanto i giudici e le autorità cantonali a utilizzare la piattaforma ma anche i giudici della Confederazione svizzera e altre autorità federali, anche la Confederazione deve partecipare alla piattaforma. I Cantoni sono contrari a che la Confederazione gestisca da sola la piattaforma. Pertanto occorre costituire una corporazione alla quale partecipino la Confederazione e i Cantoni; la corporazione sarà dotata di personalità giuridica propria e sarà titolare di diritti e obblighi.

Alla luce della rapida evoluzione tecnica e poiché la piattaforma in futuro sarà gestita congiuntamente da Confederazione e Cantoni, la LPCEG contiene soltanto le regole indispensabili, tra le quali vi sono in particolare le funzionalità necessarie, il finanziamento e la riscossione degli emolumenti, le questioni di responsabilità, la protezione dei dati e la sicurezza dell’informazione. Questa normativa minima permetterà alla corporazione di adeguare la piattaforma all’evoluzione tecnica.

Il presente avamprogetto prevede inoltre diverse modifiche di numerose leggi processuali. Nell’ambito dell’elaborazione dell’avamprogetto è stato esaminato, se le prescrizioni processuali riguardanti l’utilizzazione della piattaforma debbano essere riunite in un medesimo atto invece di essere inserite in modo quasi identico nelle rispettive leggi processuali. Questa idea è però stata respinta perché le principali leggi processuali seguono il principio di una codificazione globale secondo cui tutte le disposizioni rilevanti per una procedura devono trovare posto in un solo atto normativo.

2.1.3 Struttura

La prima sezione del progetto di legge contiene le disposizioni generali mentre nella seconda è disciplinata la corporazione da costituire che allestisce, gestisce e sviluppa la piattaforma. La terza sezione definisce le funzioni che devono essere disponibili sulla piattaforma, mentre la quarta disciplina il rispetto dei termini nei casi in cui la piattaforma non è raggiungibile e la quinta contiene i requisiti della protezione dei dati e della sicurezza dell’informazione. Nella sesta sezione è disciplinato il trattamento dei documenti fisici, nella settima la responsabilità e nell’ottava gli emolumenti e la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni. La legge termina con le disposizioni finali della nona sezione. Nell’allegato sono disciplinate le modifiche di altri atti normativi.

2.2 Compiti e finanziamento

2.2.1 Nuovi compiti

La LPCEG assegna nuovi compiti alla Confederazione. Quest’ultima costituirà una nuova corporazione insieme ai Cantoni e farà parte degli organi amministrativi superiori della corporazione. Inoltre, gli atti elettronici vengono dichiarati determinanti nella legge del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa (PA); in futuro i documenti cartacei dovranno essere convertiti e archiviati in forma elettronica.

Il Consiglio federale dovrà anche incaricare un’unità amministrativa dell’amministrazione federale centrale di gestire una propria piattaforma di scambio perché la piattaforma elettronica

14 RS 172.0.21