Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Il sistema «goAML» consente uno scambio di informazioni sicuro ed efficiente tra gli intermediari finanziari, i commercianti, le autorità, le organizzazioni e il MROS da un lato, nonché tra il MROS e le autorità di perseguimento penale dall’altro.

Secondo il diritto vigente, gli istituti comunicanti non sono obbligati a utilizzare «goAML». Chi, soggiacendo all’obbligo di comunicazione, non è in grado di trasmettere le comunicazioni di sospetto e le informazioni al MROS in forma elettronica tramite «goAML» può eccezionalmente trasmetterle in modo protetto mediante un altro canale (art. 3a cpv. 3 dell’ordinanza del 25 agosto 200454 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, OURD). Questa possibilità era tuttavia stata introdotta come soluzione transitoria.

Introducendo un obbligo di utilizzo del sistema «goAML» per le comunicazioni e lo scambio di informazioni con il MROS, il presente progetto mira a consolidarne l’utilizzo. In tal modo è possibile trattare in modo molto più efficiente le comunicazioni e di conseguenza rafforzare il dispositivo svizzero di lotta al riciclaggio di denaro nel complesso.

Lo scambio di informazioni di cui all’articolo 23 capoverso 7 comprende in particolare le comunicazioni degli intermediari finanziari e dei commercianti ai sensi dell’articolo 9 LRD, le comunicazioni degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 305tercapoverso 2 CP così come le comunicazioni della FINMA, della CFCG, dell’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione e dell’organismo di vigilanza secondo l’articolo 16 LRD o di organismi di autodisciplina ai sensi dell’articolo 27 LRD.

Per ragioni di efficienza e sicurezza, anche le richieste di informazioni complementari dell’Ufficio di comunicazione agli intermediari finanziari secondo l’articolo 11a LRD e le relative risposte sono trasmesse tramite «goAML». Oltre alla trasmissione sicura di informazioni, il nuovo sistema d’informazione consente il trattamento e la valutazione efficienti delle informazioni e dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari. A tal fine è necessario che avvenga tramite «goAML» non solo lo scambio di informazioni tra gli istituti che comunicano i loro sospetti e il MROS, ma anche quello tra le autorità di perseguimento penale e quelle penali nonché altre autorità ai sensi dell’articolo 29a LRD nonché con le autorità estere secondo l’articolo 29 LRD.

Il MROS lavora in stretto contatto con le autorità di perseguimento penale e in parte con le autorità penali ai sensi dell’articolo 29a LRD, alle quali trasmette i suoi rapporti d’analisi. Per poter ricevere le informazioni del MROS (cfr. art. 23 cpv. 5 LRD e art. 8 OURD), dal 1° gennaio 2020 anche i pubblici ministeri sono registrati in «goAML».

La modifica dell’articolo 23 capoverso 7 LRD non avrà ripercussioni sullo scambio di informazioni per telefono con il MROS, che continuerà a essere raggiungibile telefonicamente. Il collegamento via fax, per contro, è stato soppresso affinché lo scambio di informazioni scritte avvenga il più possibile tramite un unico canale, ossia il sistema d’informazione «goAML».

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’avamprogetto ha ripercussioni per la Confederazione da diversi punti di vista. Sancisce nella legislazione l’obbligo di gestire gli atti per via elettronica nelle procedure giudiziarie e introduce un obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica:

54 RS 955.23