Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 67 pagine
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diritto del Cantone interessato o della Confederazione. Ad esempio, sarebbe sempre applicabile il diritto federale quando il TF chiude un caso in ultima istanza senza rinviarlo a un’autorità cantonale per ulteriore trattamento. Questo capoverso può anche portare a problemi di delimitazione perché i compiti della corporazione negli articoli 3 e 5 non sono disciplinati in modo esaustivo (VD).
Cpv. 5
AG fa rilevare che il rapporto tra questo capoverso e l’articolo 14 capoverso 1 lettera a non è chiaro e appare addirittura contraddittorio. Inoltre, il rimando alla legislazione cantonale in materia di protezione dei dati non è abbastanza preciso e sarebbe meglio rimandare alla legislazione cantonale (BE, GE, GL, LU, PJ GE e CPS). Il TAF fa notare che questo capoverso è terminologicamente scorretto.
AL BE e bav chiedono una riformulazione materiale di questo capoverso, dato che non sembra avere né uno scopo né un senso. Secondo loro, tali norme non funzionano mai quando si tratta di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni. Si propone che sia applicabile la LPD nella misura in cui il trattamento dei dati non sia regolato dal diritto processuale applicabile.
5.1.7.2 Art. 27 Sicurezza dell’informazione
AG, BL, BS, TG, ZH e privatim sottolineano che garantire la sicurezza delle informazioni è fondamentale per la fiducia nella piattaforma. Sono determinanti i requisiti che devono essere fissati dal Consiglio Federale e il regolamento sul trattamento che deve essere emanato dal comitato (TG). A questo proposito, dovrebbe essere incluso nel progetto l’obbligo di creare regolarmente dei backup di tutti i documenti salvati (Bär&Karrer). La piattaforma dovrebbe essere gestita secondo uno standard di sicurezza normato (come ISO 27001 o 27002) (ZG e DB ZG). Gli standard generalmente riconosciuti sono troppo vaghi (AL BE). Inoltre, la piattaforma deve garantire il massimo livello di protezione (anche per l’upload e il download) (TAF e DB LU), poiché il progetto non contiene alcuna distinzione per quanto riguarda eventuali informazioni classificate (TAF). FR suggerisce che debbano essere garantiti le misure e il requisito di sicurezza delle informazioni. Secondo DB LU, va strettamente controllato il rispetto del livello massimo di protezione. VD sottolinea che questa disposizione non è sufficiente. Elementi importanti come la crittografia dei dati o una definizione precisa dell’accesso a questi dati dovrebbero già essere disciplinati nella legge.
LU suggerisce di rivedere la disposizione dal punto di vista formale. L’ordine dei capoversi è irritante (il Consiglio federale è menzionato solo nel cpv. 3). Anche il fatto che il comitato della corporazione (in quanto organo responsabile della protezione dei dati) debba emanare un regolamento sul trattamento (cpv. 1) è un’attribuzione di competenze inaspettata in considerazione dei compiti descritti in modo esaustivo nell’articolo 9 capoverso 5. ZG fa notare anche che gli articoli 26 e 27 dovrebbero essere formulati in modo più preciso così che la delimitazione sia chiara. Inoltre, la verbalizzazione automatica va disciplinata a livello di legge in considerazione del suo speciale significato processuale e di protezione dei dati.
AG vede una contraddizione se il Consiglio federale deve determinare i requisiti di sicurezza dei dati, ma in certe costellazioni è applicabile il diritto cantonale in materia di protezione dei dati e quindi valgono anche i requisiti cantonali per la sicurezza dei dati.
GE, TribApp GL, TribCant VD e PJ GE chiedono che la competenza di emanare ordinanze sia trasferita alla corporazione. BL ritiene che la competenza di emanare ordinanze spetti al TF o alla corporazione.
PEp critica il fatto che l’efficacia della sicurezza dei dati sia subordinata a una decisione del comitato. Inoltre, il sistema dovrebbe seguire un’architettura di sicurezza moderna già a livello