Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/68: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 12 pagine

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8 LCSl35. La nuova disposizione si limita alle clausole di imposizione dei prezzi e di parità tariffaria e non contempla altre clausole di uso comune come quelle di disponibilità o di parità di condizioni – anch’esse oggetto dell’inchiesta svolta dalla COMCO – al fine soprattutto di attenersi strettamente al testo della mozione.

Limitazione della fissazione dei prezzi

La caratteristica principale delle clausole di imposizione dei prezzi e di parità tariffaria è quella di limitare la fissazione dei prezzi da parte delle aziende alberghiere. In questo modo, come già accennato più volte, si crea uno squilibrio tra diritti e obblighi che si riflette anche nelle condizioni commerciali abusive menzionate nell’articolo 8 LCSl. Per tale motivo l’applicazione di queste clausole da parte dei gestori delle piattaforme nei confronti delle aziende alberghiere è dichiarata sleale. In futuro gli alberghi potranno offrire prezzi più convenienti tramite i loro siti Internet e altri canali di vendita. Il divieto sostiene la libertà economica degli alberghi aumentandone il margine di manovra. Allo stesso tempo però viene limitata la libertà economica dei gestori di piattaforme on line. La presente regolamentazione dichiara sleale solo la limitazione della libertà di fissare i prezzi, tralasciando altri fattori che non influiscono sulle tariffe (clausole di disponibilità e di parità di condizioni).

Strutture alberghiere

Diversamente dal testo della mozione l’articolo 8a AP-LCSl tutela tutte le aziende alberghiere (p. es. anche chi affitta appartamenti, abitazioni di vacanze o gli ostelli della gioventù) e non solo gli alberghi. Questa estensione si rende necessaria soprattutto per garantire l’uguaglianza giuridica e per motivi di politica della concorrenza. Molte aziende alberghiere si trovano in un rapporto di dipendenza e si vedono costrette ad apparire sulle piattaforme on line per soddisfare le esigenze di flessibilità del mercato nel settore turistico. Le piccole imprese e le microimprese sono esposte in maniera particolarmente massiccia alle pratiche sleali dei gestori delle piattaforme. La nuova disposizione intende tutelare anche loro.

5 Ripercussioni

In questo capitolo vengono illustrate brevemente le ripercussioni del divieto delle clausole di parità tariffaria. Per una descrizione dettagliata dei meccanismi economici si rimanda all’analisi di ECOPLAN36.

Un fattore fondamentale per l’efficacia di un eventuale divieto delle clausole di parità tariffaria ristretta è la forza con cui il divieto riesce ad aumentare la differenziazione di prezzo tra i diversi canali di vendita. Teoricamente gli incentivi alla differenziazione di prezzo sono rafforzati: il divieto permetterebbe non soltanto di differenziare i prezzi conformemente al contratto e aumentare quelli delle piattaforme rispetto alla vendita diretta on line, ma favorirebbe anche una differenziazione tra le diverse piattaforme. Tuttavia, altri fattori depongono a sfavore di un forte aumento della differenziazione di prezzo. Secondo alcuni indizi, già oggi un numero non trascurabile di aziende alberghiere non rispetta o rispetta solo in parte le clausole di parità tariffaria ristretta. È plausibile supporre che queste aziende producano un ulteriore effetto di differenziazione più moderato. Inoltre, vi sarebbe un numero significativo di alberghi che non sono disposti a differenziare i prezzi tra i diversi canali di vendita. Il motivo di questa forma volontaria di parità tariffaria risiede nel fatto che eventuali differenze di prezzo potrebbero spaventare i potenziali clienti e innervosire quelli che hanno già effettuato una prenotazione. Infine, gestire diverse tariffe in diversi canali di vendita richiede un impegno considerevole. Le esperienze con i divieti delle clausole di parità tariffaria ristretta maturate nei Paesi limitrofi confermano queste argomentazioni.

L’effettivo utilizzo del maggiore margine di manovra nella fissazione dei prezzi da parte degli hotel dipende anche dalla reazione delle piattaforme di prenotazione on line, in particolare dalle reazioni dirette o indirette tramite l’algoritmo di ranking. Quest’ultimo definisce se e in quale ordine le strutture alberghiere appaiono nei risultati delle ricerche determinando così la visibilità di un’offerta. È stato provato che il mancato rispetto della parità tariffaria ristretta può portare al declassamento di un albergo. Dal punto di vista economico-aziendale alle piattaforme on line conviene assegnare un migliore posizionamento alle offerte con un’elevata probabilità di prenotazione. Questo meccanismo però ha l’effetto (collaterale) di far dipendere il posizionamento anche dall’offerta nel canale di vendita diretta. Se questa offerta è più accattivante di quella pubblicizzata sulla piattaforma, le prenotazioni effettuate all’interno di quest’ultima diminuiscono e, di conseguenza, l’albergo in questione avrà un posizionamento peggiore tra i risultati delle ricerche. Pertanto, si può ipotizzare che anche qualora le clausole di parità tariffaria ristretta fossero vietate i meccanismi di ranking delle piattaforme on line limiterebbero in maniera consistente la libertà di fissazione dei prezzi da parte delle strutture alberghiere.

In che misura l’offerta di prezzi più economici sul sito di un hotel fa aumentare le prenotazioni tramite la vendita diretta rispetto a quelle effettuate sulle piattaforme? La portata dell’effetto di sostituzione dipende sostanzialmente dall’eventualità che il potenziale cliente sia informato oppure no dell’offerta più conveniente sul sito di vendita diretta. Le piattaforme sono particolarmente apprezzate per l’ottima fruibilità, in particolare dagli ospiti provenienti dall’estero, perché hanno il vantaggio di presentare le offerte in diverse lingue e in maniera standardizzata. Ovviamente, per gli alberghi con molti clienti stranieri l’effetto di sostituzione sarà tendenzialmente scarso. Dall’analisi di molteplici fattori emerge che offrire tariffe più basse nei canali di vendita diretta non produce automaticamente un massiccio spostamento delle prenotazioni dalle piattaforme on line verso questi canali. Pertanto, non è chiaro se vietando le clausole di parità tariffaria sia possibile potenziare la vendita diretta oppure no.

35 Vedi riferimenti in nota, op. cit.

36 AIR ECOPLAN pagg. 25-32.