Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/68: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 12 pagine

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1.6 Interventi parlamentari

Poiché il presente avamprogetto adempie la mozione 16.3902 Bischof, il Consiglio federale propone di toglierla dal ruolo.

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

A livello paneuropeo le clausole di imposizione dei prezzi e di parità tariffaria dei gestori delle piattaforme on line nei confronti delle aziende alberghiere non sono soggette a una regolamentazione specifica. Benché la legislazione europea sui cartelli sia applicabile anche ai casi che riguardano le clausole di parità tariffaria, finora a livello comunitario non sono state emanate normative o decisioni in materia.

In mancanza di regolamentazioni comuni specifiche, diversi Paesi membri dell’UE hanno adottato provvedimenti a livello nazionale. Ad esempio, Francia, Italia, Austria e Belgio hanno varato leggi che limitano l’utilizzo delle clausole di parità tariffaria nei confronti delle aziende alberghiere.

Qui di seguito vengono presentate brevemente le normative in vigore nei nostri Paesi limitrofi. Nel caso della Germania e della Svezia, che non dispongono di una normativa specifica, viene illustrata l’attuale giurisprudenza.

In Francia è in vigore dall’agosto 2015 una norma contenuta nella legge sul turismo (art. L311-5-1)16 secondo la quale ogni albergatore è libero di concedere ai clienti sconti o altre riduzioni tariffarie, mentre eventuali clausole contrarie contenute nei contratti con i gestori delle piattaforme non sono considerate valide17. Il mancato rispetto di tale prescrizione può comportare una sanzione pecuniaria da 30 000 a 150 000 €18.

Dall’agosto 2017 anche l’Italia ha vietato per legge ai portali di prenotazione on line di applicare le clausole di parità tariffaria. La modifica è contenuta nell’articolo 1 comma 166 della legge italiana sulla concorrenza19.

Per quanto riguarda l’Austria il divieto delle clausole di imposizione dei prezzi e di parità tariffaria è stato introdotto nella legge federale contro la concorrenza sleale (öUWG) nel gennaio 2017. Il divieto, rivolto ai gestori delle piattaforme di prenotazione on line che hanno rapporti commerciali con le strutture alberghiere, è riportato come pratica aggressiva in un elenco di pratiche commerciali considerate sleali in ogni circostanza20. Inoltre, nella legge sull’indicazione dei prezzi (öPrAG) è disciplinata la nullità come conseguenza giuridica delle clausole di imposizione dei prezzi o del miglior prezzo garantito contenute nei contratti tra piattaforme di prenotazione on line e strutture alberghiere21.

In Germania al momento non c’è alcun divieto legale che riguardi le clausole di parità tariffaria ampia o ristretta. Benché l’Ufficio federale dei cartelli abbia intentato delle procedure per violazione della legislazione sui cartelli contro le piattaforme on line HRS, Booking.com e Expedia, le decisioni giuridiche relative alle prime due (la terza è ancora pendente) hanno avuto esiti contrastanti. Nel caso di HRS (2013) l’Ufficio federale ha proibito alla piattaforma di applicare la clausola del miglior prezzo garantito, decisione confermata dalla Corte d’appello di Düsseldorf. Le clausole del miglior prezzo garantito applicate da HRS obbligavano l’hotel firmatario del contratto a fornire sempre a questo gestore i prezzi più bassi e a non ribassarli ulteriormente né nei propri canali di vendita on line né in altri canali di vendita22. Sebbene l’Ufficio federale dei cartelli e il tribunale non abbiano utilizzato l’espressione «clausole di parità tariffaria ampia», si riferivano proprio a quelle clausole, come dimostra anche la decisione della Corte d’appello di Düsseldorf del giugno 2019 concernente Booking.com23. In questo caso il tribunale è giunto alla conclusione che le clausole di parità tariffaria ristretta applicate da Booking.com non rappresentano una violazione del diritto sui cartelli e sono quindi consentite. Tuttavia, il Tribunale federale tedesco ha accolto un ricorso contro l’ammissibilità della decisione presentato dall’Ufficio federale dei cartelli, revocando così l’efficacia giuridica della decisione della Corte d’appello di Düsseldorf per fornire esso stesso una valutazione di queste clausole dal punto di vista del diritto sui cartelli24.

16 Introdotta con l’articolo 133 della Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (cosiddetta legge Macron), che recepisce l’articolo L. 311-5 all’interno della legge sul turismo, si veda https://www.legifrance.gouv.fr; Droit national en vigueur > Textes consolidés> LOI no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

17 L’articolo L. 311-5-1 della legge sul turismo recita: «Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil. - Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite ».

18 Articolo L.311-5-3 cpv. 1 della legge sul turismo.

19 Art. 1 comma 166 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza: «È nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto». Si veda https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg.

20 § 1a cpv. 4 in combinato disposto con il n. 32 nell’allegato alla öUWG: Per pratica commerciale sleale in ogni circostanza si intende la pretesa da parte del gestore di una piattaforma di prenotazione on line nei confronti di un’azienda alberghiera che quest’ultima non sia autorizzata ad offrire in altri canali di vendita, incluso il proprio sito Internet, tariffe più basse o altre condizioni più favorevoli rispetto a quelle pubblicizzate sulla piattaforma in questione.

21 § 7 öPrAG: « … I prezzi vengono stabiliti liberamente dai gestori delle aziende alberghiere e non possono essere limitati dai gestori delle piattaforme di prenotazione on line mediante clausole di imposizione dei prezzi o del miglior prezzo garantito. Questo tipo di clausole all’interno di contratti tra i gestori delle aziende alberghiere e quelli delle piattaforme di prenotazione on line sono assolutamente nulle …» (trad.).

22 Decisione del 20.12.2013, B 9 - 66/10; confermata dalla Corte d’appello di Düsseldorf, decisione del 09.01.2015, VI - Kart 1/14 (V).

23 Corte d’appello di Düsseldorf, decisione del 04.06.2019 - Kart 2/16 (V), si veda https://openjur.de/u/2176461.html.

24 Tribunale federale tedesco, decisione del 14.07.2020 – KVZ 56/19, si veda www.bundesgerichtshof.de; Entscheidungen /Aktuelle Entscheidungen des Bundesgerichtshofs /Beschluss des Kartellsenats vom 14.7.2020 - KVZ 56/19.