Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/68: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 12 pagine

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In Svezia il tribunale dei marchi e dei brevetti ha vietato l’utilizzo delle clausole di parità tariffaria ristretta. Tuttavia, la decisione è stata revocata dalla Corte d’appello, la quale sostiene che il tribunale non ha dimostrato gli effetti anticoncorrenziali delle clausole di parità tariffaria applicate da Booking.com sul mercato25.

3 Punti essenziali dell’avamprogetto

3.1 Normativa proposta

Come spiegato nel capitolo 1.3 il divieto delle clausole di parità tariffaria dovrebbe essere sancito nella LCSl. La nullità richiesta dalla mozione può essere ottenuta mediante la legge classificando tali clausole come «condizioni commerciali generali abusive». Il comportamento sleale consisterebbe nel fatto che le clausole di parità tariffaria applicate dalle piattaforme di prenotazione on line limitano la libertà di fissare i prezzi da parte degli albergatori creando uno squilibrio ingiustificato tra i loro diritti e i loro obblighi contrattuali. Il carattere sleale risiede perciò – come accade già oggi in misura limitata ai consumatori in relazione all’articolo 8 LCSl – nel contenuto contrario alla legge delle CCG. Poiché le fattispecie della slealtà e dell’illiceità si riscontrano nel contenuto stesso del contratto, ne consegue che la clausola summenzionata contenuta nelle CCG è nulla per effetto dell’articolo 20 CO.

Per queste ragioni, il presente avamprogetto propone di codificare il divieto delle clausole di parità tariffaria nei contratti tra le piattaforme di prenotazione on line e le strutture alberghiere in un nuovo articolo 8a AP-LCSl, secondo il quale agisce in modo sleale chiunque, in quanto gestore di una piattaforma on line, utilizza CCG che limitano la fissazione dei prezzi da parte delle aziende alberghiere tramite clausole di imposizione dei prezzi o clausole di parità tariffaria. A parte il fatto di riguardare tutte le strutture alberghiere e non soltanto gli hotel e di utilizzare il concetto generale di «clausole di parità tariffaria» (si veda in proposito il capitolo 4), la normativa si attiene strettamente al testo della mozione ed esclude altre clausole come quelle di disponibilità e di parità di condizioni che sono state oggetto dell’inchiesta svolta dalla COMCO.

Come già accennato, l’articolo 8 LCSl contiene una disposizione che dichiara sleale l’utilizzo di condizioni commerciali abusive nei rapporti tra le aziende e i consumatori (business to consumer [B2C]). Secondo l’articolo le CCG sono abusive se, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. Tuttavia, nel presente contesto si parla di condizioni commerciali tra professionisti e quindi di una relazione business to business (B2B). A livello teorico esistono due opzioni per far sì che le clausole di parità tariffaria vengano dichiarate «condizioni commerciali sleali»: estendere l’articolo 8 LCSl a tutte le relazioni commerciali (incluse le clausole abusive B2B) con un’ulteriore precisazione concernente le clausole di parità tariffaria nei rapporti tra le piattaforme di prenotazione on line e le strutture alberghiere; oppure creare una nuova disposizione che definisca abusive e quindi sleali le clausole di parità tariffaria nelle condizioni commerciali generali dei gestori delle piattaforme on line nei confronti delle aziende alberghiere. Nell’ottica della sistematica legislativa e di un’applicazione coerente la prima opzione – ovvero estendere l’articolo 8 LCSl a tutte le relazioni commerciali B2B – è più restrittiva. Tuttavia, nel dicembre 2017, con lo stralcio dell’iniziativa parlamentare Flach, il Consiglio nazionale ha respinto l’estensione generale dell’articolo 8 LCSl alle relazioni B2B26. Alla luce di queste particolari condizioni è opportuno avvalersi della seconda possibilità, emanando un nuovo articolo 8a AP-LCSl che dichiari sleali le clausole di priorità tariffaria nelle CCG imposte dalle piattaforme di prenotazione on line alle aziende alberghiere. Oltre agli aspetti positivi già menzionati, questa variante ha il vantaggio di garantire un adempimento rigoroso della mozione. Inoltre, sul piano del diritto civile, dichiarare sleale una condizione commerciale generale significa renderla nulla (art. 20 CO)27. Dal punto di vista della sistematica lo svantaggio è la limitazione settoriale della disposizione. Infatti, poiché la LCSl si applica a tutta l’economia, una fattispecie di comportamento sleale limitata a un solo settore è sostanzialmente estranea alla legge.

3.2 Attuazione

Così come l’articolo 8 LCSl, la nuova disposizione introdotta con l’articolo 8a AP-LCSl è una norma di diritto civile, che viene applicata con gli strumenti di diritto civile previsti dalla LCSl, come le azioni inibitorie dell’articolo 9 capoversi 1 e 2 o le azioni riparatorie di cui all’articolo 9 capoverso 3. Per le clausole sleali di imposizione dei prezzi e di parità tariffaria non è prevista una sanzione penale ai sensi dell’articolo 23. Tuttavia, in ragione del loro carattere contrario alla legge, dal punto di vista giuridico queste clausole sono da considerarsi nulle (art. 20 CO)28. La slealtà risiede nel contenuto delle CCG, che creano uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali dei gestori delle piattaforme e delle aziende alberghiere.

Per quanto riguarda il campo d’applicazione territoriale dell’articolo 8a AP-LCSl, quest’ultimo e le altre disposizioni della LCSl si applicano sempre quando è interessato il mercato svizzero (art. 136 della legge federale sul diritto internazionale privato LDIP29). Nel caso tipico la struttura alberghiera si trova in Svizzera.

25 https://en.kromannreumert.com/News/2019/05/Booking-com-victorious-in-Swedish-appeals-case-over-MFN-clauses.

26 Iniziativa parlamentare Flach (14.440 «Articolo 8 LCSl. Condizioni commerciali abusive») del 23.09.2014; Boll. uff. 2017 N 2179.

27 Ciò è conforme alla dottrina prevalente, si veda Helmut Heiss in: Reto Heizmann/ Leander Loacker, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zurigo / San Gallo 2018, art. 8 LCSl n. 242 segg. con ulteriori rimandi; vedi anche il messaggio del 2 settembre 2009 concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), FF 2009 5337, in particolare pag. 5365; Florent Thouvenin in: Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Reto M. Hilty/Reto Arpagaus, Basilea 2013, Art. 8 UWG N 144; Thomas Probst in: Peter Jung/Philippe Spitz, Stämpflis Handkommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2016, art. 8 LCSl n. 291.

28 Questa interpretazione è conforme alla dottrina prevalente, vedi i riferimenti nella nota 27.

29 RS 291