Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/68: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 12 pagine
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Utilizzando le piattaforme di prenotazione on line i clienti finali possono contare su una panoramica delle offerte delle strutture alberghiere centralizzata e facilmente accessibile. Inoltre, la possibilità di inserire delle recensioni e la presenza di un sistema di pagamento uniforme permettono di ridurre i costi delle ricerche e delle transazioni, mentre la maggiore trasparenza del mercato incentiva la concorrenza tra gli alberghi contribuendo così ad aumentare la qualità e far calare i prezzi. Tutti questi servizi non vengono pagati direttamente dal cliente finale, bensì dalla struttura alberghiera tramite una commissione.
Un fattore importante per le strutture alberghiere è il raggio d’azione delle piattaforme on line. Queste ultime, infatti, consentono di raggiungere un vasto numero di potenziali clienti anche nei mercati più lontani senza bisogno di ulteriori campagne pubblicitarie. Ciò può essere decisivo soprattutto per gli operatori più piccoli o indipendenti che si affacciano sul mercato per la prima volta e che spesso non hanno a disposizione grandi risorse per il marketing. Tuttavia, se il fatto che le piattaforme abbiano un raggio d’azione molto vasto può essere vantaggioso per acquisire nuovi clienti, può però anche rappresentare un sostanziale svantaggio nei confronti della clientela fissa o di quella locale. Le piattaforme on line potrebbero essere viste come concorrenti degli alberghi che utilizzano canali di vendita diretti. Le commissioni che le piattaforme richiedono per i loro servizi oscillano tra il 12% e il 16% del prezzo di vendita.
Nonostante l’affermazione sempre più netta delle piattaforme di prenotazione on line, la struttura commerciale dei pernottamenti in Svizzera è ancora dominata dalla vendita diretta. Nel 2018 oltre la metà dei pernottamenti è stata prenotata direttamente presso le strutture alberghiere. Dal confronto con il 2013 emerge però che la vendita diretta tramite i siti degli alberghi non ha beneficiato della maggiore tendenza dei clienti a prenotare on line. Infatti, nonostante i canali di vendita tradizionali (offline) abbiano perso terreno, tra il 2013 e il 2018 la percentuale di prenotazioni effettuate tramite i siti degli hotel è cresciuta solo in maniera marginale. Al contrario, nello stesso periodo la quota di mercato delle piattaforme on line è aumentata sensibilmente, tanto che nel 2018 una prenotazione su quattro è stata effettuata su una di queste piattaforme.
Ad ogni modo, bisogna considerare che i dati si riferiscono a una situazione generale e che il livello di dipendenza dalle piattaforme on line varia a seconda della tipologia di clienti dei singoli alberghi. Nel caso di un hotel di nicchia per le vacanze che può contare da molti anni su una numerosa clientela fissa e su un canale on line di vendita diretta il ruolo delle piattaforme è marginale rispetto a un hotel di città con pochi clienti fissi e molti ospiti provenienti dall’estero, anche da Paesi lontani4.
1.3 Alternative esaminate e soluzione proposta
Come già accennato, effetti di rete significativi e strutture dei costi caratterizzate da costi fissi favoriscono la concentrazione dei mercati e la nascita di monopoli naturali di piattaforme di prenotazione on line. Tutto ciò può rendere necessario l’intervento dello Stato.
Il diritto in materia di concorrenza fornisce già alla COMCO gli strumenti necessari per evitare gli accordi non giustificati e l’esercizio abusivo di una posizione dominante anche in questo mercato ed eventualmente sanzionare i comportamenti illeciti. Sulla base di quanto esposto e conformemente alla decisione della COMCO dell’ottobre 2015, tuttora valida, le clausole di parità tariffaria ampia di Booking, Expedia e HRS sono vietate ai sensi del diritto dei cartelli. Inoltre, la COMCO ha la possibilità di opporsi nuovamente a queste piattaforme nell’ambito di una nuova procedura e di vietare loro anche l’applicazione di clausole di parità tariffaria ristretta. Nelle sue considerazioni su queste clausole la COMCO ha espressamente lasciato aperta la questione indicando la necessità di acquisire ulteriori esperienze5. Inoltre, nei prossimi anni la valutazione economico-concorrenziale delle piattaforme di prenotazione on line potrebbe essere influenzata in maniera decisiva dalla nozione di posizione dominante relativa6. Al momento le conseguenze specifiche di una tale regolamentazione non sono prevedibili. In linea di massima la nozione di posizione dominante relativa offre nuove possibilità per vietare, tramite la legislazione sui cartelli, diversi comportamenti in caso di situazioni di dipendenza bilaterali (rapporti contrattuali). Indipendentemente da queste considerazioni vi è una procedura pendente del Sorvegliante dei prezzi contro Booking.com che potrebbe portare a una riduzione delle commissioni. Secondo l’analisi approfondita dell’impatto della regolamentazione (AIR) effettuata da ECOPLAN, dal punto di vista economico-concorrenziale non ci sono motivi inequivocabili per introdurre un ulteriore divieto specifico delle clausole di parità tariffaria. Pertanto, si potrebbe rinunciare del tutto a regolamentare per legge un divieto di questo tipo.
All’inizio il Consiglio federale aveva previsto di adempiere la mozione 16.3902 Bischof nel quadro del controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)»7 e di toglierla dal ruolo con il relativo messaggio. Tuttavia, visti i risultati della consultazione8, ha deciso di non proporre al Parlamento lo stralcio della mozione Bischof 16.3902 nel quadro del controprogetto indiretto9. L’adempimento della mozione in quanto affare a sé stante è quindi stato differito.
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4 L’illustrazione del modello commerciale di cui al capitolo 1.2 è ripresa da uno studio di ECOPLAN che contiene un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) sul divieto delle clausole di parità tariffaria nei contratti tra le piattaforme di prenotazione on line e le strutture alberghiere, rapporto finale del 22.04.2020 (AIR ECOPLAN), pagg. 8-12.
5 Decisione della COMCO del 19 ottobre 2015, DPC 2016, pag. 67 segg., n. 69.
6 Vedi in proposito le deliberazioni parlamentari sull’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» e sul controprogetto indiretto del Consiglio federale, 19.037.
7 Numero dell’oggetto 19.037; https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis469.html.
8 Rapport du 25 mai 2019 sur les résultats de la procédure de consultations relative à la modification de la loi sur les cartels (LCart): Contre-projet indirect à l’initiative populaire « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables) » et mise en œuvre de la motion 16.3902 Bischof, pag. 15; https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage--- wirtschaftspolitik/wirschaftspolitik/Wettbewerbspolitik/kartellgesetz/Fair-Preis-Initiative.html.
9 Vedi il messaggio del 29 maggio 2019 concernente l’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» e il controprogetto indiretto (modifica della legge sui cartelli), FF 2019 4059, in particolare pag. 4118.