Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/68: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 12 pagine
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Avamprogetto e rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La mozione 16.3902 «Vietare le clausole di parità tariffaria stabilite dalle piattaforme di prenotazione on line a scapito degli albergatori», presentata dal consigliere agli Stati Pirmin Bischof il 30 settembre 2016, incarica il Consiglio federale di vietare le cosiddette clausole di parità tariffaria (ampia e ristretta) nei contratti tra le piattaforme di prenotazione on line e gli alberghi.
Con la clausola di parità tariffaria ristretta un’azienda alberghiera si impegna nei confronti di una piattaforma di prenotazione on line a non richiedere sul proprio sito web tariffe più basse rispetto a quelle pubblicizzate sulla piattaforma in questione. Tuttavia, l’azienda non è costretta a proporre le stesse tariffe in tutte le piattaforme e può anzi fare differenze tra l’una e l’altra.
Con la clausola di parità tariffaria ampia un’azienda alberghiera si impegna a non offrire in nessun altro
canale di vendita tariffe più basse rispetto a quelle pubblicizzate sulle piattaforme on line. In particolare,
queste offerte non devono essere fatte né al telefono né via e-mail e nemmeno su una piattaforma on line
concorrente.
Su iniziativa di hotelleriesuisse, nel dicembre 2012 la Commissione della concorrenza (COMCO) ha avviato un’indagine nei confronti delle tre piattaforme di prenotazione on line Booking.com, Expedia e HRS. Il sospetto era che le clausole di parità tariffaria tra le piattaforme e gli hotel avessero un effetto restrittivo sulla concorrenza. Nella sua decisione del 19 ottobre 20151 la COMCO ha stabilito che l’utilizzo di clausole di parità tariffaria «ampia» rappresenta una violazione della legge sui cartelli (LCart)2, mentre ha lasciato espressamente aperta la valutazione delle clausole di parità tariffaria «ristretta», indicando la necessità di acquisire ulteriori esperienze in merito3. Pertanto, in virtù della legge sui cartelli, in alcuni casi specifici già oggi le clausole di parità tariffaria ristretta potrebbero essere dichiarate illecite dalla COMCO o dal tribunale competente qualora pregiudichino illecitamente una concorrenza efficace.
Nel parere del 16 novembre 2016 il Consiglio federale aveva chiesto di respingere la mozione Bischof, spiegando che dal punto di vista legislativo è già possibile vietare gli effetti restrittivi sulla concorrenza delle clausole di parità tariffaria. Nella sessione autunnale 2017 il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione 16.3902 Bischof in qualità di seconda Camera, dopo che il Consiglio degli Stati l’aveva già accolta nella primavera 2017. Di conseguenza il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche legislative necessarie a vietare le clausole di parità tariffaria nei rapporti contrattuali tra le piattaforme di prenotazione on line e gli alberghi.
Secondo la mozione, lo scopo del divieto delle clausole di parità tariffaria sarebbe quello di favorire la vendita diretta da parte delle aziende alberghiere tramite i loro siti web aumentandone così la competitività. L’utilizzo delle clausole di imposizione dei prezzi e di parità tariffaria limita la libertà delle aziende di fissare i prezzi impedendo loro di differenziarsi rispetto alle offerte delle piattaforme di prenotazione on line nei canali di vendita diretta. L’obiettivo principale è disciplinare la nullità come conseguenza giuridica delle clausole di parità tariffaria nei contratti tra le piattaforme di prenotazione on line e gli alberghi.
1.2 Piattaforme di prenotazione on line: modello commerciale e rilevanza
Le piattaforme di prenotazione on line presentano le offerte degli alberghi in maniera standardizzata e centralizzata mettendole a disposizione per l’acquisto da parte dei clienti finali. Spesso i dati sul prestatore di servizi originario (albergo) sono accompagnati da informazioni supplementari. In particolare le recensioni dei clienti svolgono un ruolo fondamentale. L’importante è che, a parte rare eccezioni, i contenuti dell’offerta (compreso il prezzo) destinata ai clienti finali siano definiti dal prestatore di servizi originario. Nel caso in cui il consumatore scelga di prenotare l’offerta tramite la piattaforma on line, quest’ultima riceve dalla struttura alberghiera una parte del prezzo di vendita sotto forma di commissione.
In questo modello commerciale le piattaforme di prenotazione on line fungono da intermediari sia nei confronti degli alberghi sia dei clienti finali; per questo si parla di mercato a due versanti. Questo tipo di mercato è caratterizzato da due aspetti principali. In primo luogo, le piattaforme on line presentano una struttura dei costi composta da costi fissi elevati e costi variabili relativamente bassi; gran parte delle spese è destinata alla creazione e alla gestione del sito e dell’infrastruttura informatica. In secondo luogo, le piattaforme generano forti effetti di rete: una piattaforma sarà in grado di attrarre tanti più clienti finali e alberghi quanti più soggetti sono presenti sulle sue pagine. Teoricamente queste caratteristiche favoriscono la nascita di mercati particolarmente concentrati e di monopoli naturali, nei quali singole piattaforme acquisiscono grande potere.
1 Decisione della COMCO del 19 ottobre 2015 sulle piattaforme di prenotazione on line per gli alberghi, DPC 2016, pag. 67 segg.; rapporto annuale 2015 della Commissione della concorrenza (COMCO), pag. 5.
2 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart), RS 251.
3 Decisione della COMCO del 19 ottobre 2015, DPC 2016, pag. 67 segg., n. 69.