Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/68: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 12 pagine

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In seguito alla decisione del Consiglio federale ci si è chiesti dove sancire il divieto delle clausole di parità tariffaria richiesto dal Parlamento. La stessa mozione non si esprime in merito. Sono state esaminate le seguenti varianti: disciplinamento nella LCart, nella legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr)10, nella LCSl11, nel Codice delle obbligazioni (CO)12 o emanazione di una legge speciale.

Il vantaggio di una legge speciale sarebbe quello di poterla adeguare perfettamente alla fattispecie da regolamentare. Lo svantaggio è che bisognerebbe anche disciplinare la legittimazione attiva e creare un sistema di sanzioni, con il rischio di un’eccessiva regolamentazione che comporterebbe anche una frammentazione dell’ordinamento giuridico qualora si emanasse una nuova legge per ogni nuovo settore da regolamentare.

La legge sui cartelli (LCart) ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza (cfr. art. 1 LCart). In linea di massima si applica a tutti i settori, pertanto non contiene regolamentazioni settoriali specifiche (p. es. per l’industria alberghiera), persegue un approccio basato sull’efficacia e non contempla divieti assoluti (a parte quello di eliminare la concorrenza). Un divieto generale che abbia validità a prescindere dal singolo caso è in contraddizione con la sistematica della legislazione sui cartelli. Inoltre, la LCart prevede un regime sanzionatorio incisivo, che risulterebbe sproporzionato nei confronti delle clausole contrattuali di cui si sta parlando. Sebbene la LCart non si presti come testo normativo in cui disciplinare il divieto in oggetto, potrebbe comunque continuare ad applicarsi alle clausole di parità tariffaria ampia e ristretta (indipendentemente dal settore).

La legge sulla sorveglianza dei prezzi non contiene regolamentazioni settoriali, né tanto meno divieti assoluti. Inoltre, il criterio di riferimento della LSPr è il prezzo. Attualmente l’importo delle commissioni richieste dal gestore della piattaforma Booking.com per i servizi di intermediazione delle strutture alberghiere è quindi oggetto di una procedura formale del Sorvegliante dei prezzi13.

Il Codice delle obbligazioni disciplina le conseguenze giuridiche di un contratto avente per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o ai buoni costumi che lo rende nullo (art. 20 CO), ma non prevede altri tipi di sanzioni. Nel presente caso si dovrebbe prima di tutto stabilire che le clausole di parità tariffaria nei rapporti commerciali tra le piattaforme di prenotazione on line e le aziende alberghiere sono contrarie alla legge. Una norma del genere nel CO sarebbe discutibile a livello di sistematica in quanto estranea alla sua parte generale e difficilmente collocabile in quella speciale. In ogni caso le disposizioni imperative di diritto privato necessitano di una particolare giustificazione, mentre nel CO le regolamentazioni settoriali rappresentano un’eccezione assoluta.

Pertanto, il Consiglio federale ritiene che – nonostante alcune riserve – la LCSl sia la legge che si presta meglio ad accogliere il divieto in questione, in quanto disciplina la legittimazione attiva e dispone di un efficiente sistema di sanzioni civili (art. 9 segg.). Inoltre, nella LCSl la nullità delle clausole di parità tariffaria richiesta dall’autore della mozione può essere ottenuta classificando queste clausole come «condizioni commerciali generali abusive». D’altronde, l’articolo 8 LCSl contiene già una disposizione che definisce sleale l’utilizzo di condizioni commerciali abusive.

Secondo l’analisi di ECOPLAN, introdurre un divieto esteso alle clausole di disponibilità e di parità di condizioni potrebbe rafforzare, quanto meno a livello giuridico, la libertà di offerta delle aziende alberghiere. Nella pratica però probabilmente questa soluzione non produrrebbe effetti significativi14. Per essere efficace, la normativa dovrebbe proibire anche le misure basate su algoritmi che permettono di instaurare indirettamente la parità tariffaria. Un algoritmo di ranking, ad esempio, stabilisce l’ordine in cui appaiono le strutture alberghiere nei risultati delle ricerche. Le piattaforme di prenotazione on line possono fare in modo che gli alberghi che non rispettano la parità tariffaria ristretta vengano declassati e occupino un piazzamento inferiore. Tuttavia, secondo lo studio di ECOPLAN la fattispecie del divieto di queste pratiche dovrebbe essere formulata in maniera tale da generare una notevole incertezza giuridica per quanto riguarda il suo raggio d’azione. Per questo, un disciplinamento del divieto ancora più ampio di quanto proposto in questo contesto non viene preso in considerazione15.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura

L’avamprogetto non è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019– 2023 (FF 2020 1565).

1.5 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

La normativa proposta non riguarda nessuna delle strategie del Consiglio federale.

10 Legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr), RS 942.20.

11 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl), RS 241.

12 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220.

13 DPC 2017, pag. 725.

14 AIR ECOPLAN pagg. 46/47.

15 AIR ECOPLAN pag. 41.