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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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Art. 4quater cpv. 1

1 Hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale gli assicurati in grado di prender parte a questi provvedimenti per almeno otto ore alla settimana.

Art. 4quinquiesNatura dei provvedimenti

1 Sono considerati provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale i provvedimenti di adattamento al processo lavorativo, di stimolo della motivazione a lavorare, di stabilizzazione della personalità, di esercizio della socializzazione di base e di aumento della capacità al lavoro.

2 Sono considerati provvedimenti d’occupazione i provvedimenti volti a conservare una giornata strutturata e la capacità al lavoro per il periodo che precede l’inizio dei provvedimenti professionali o l’assunzione di un impiego sul mercato del lavoro primario.

3 Per gli assicurati di cui all’articolo 14a capoverso 1 lettera b LAI, i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 vanno destinati specificamente all’integrazione professionale dopo la scuola dell’obbligo.

4 Gli obiettivi e la durata di tutti i provvedimenti di reinserimento sono stabiliti in una convenzione sugli obiettivi in base alle capacità del singolo assicurato. Per quanto possibile, i provvedimenti sono svolti, in tutto o in parte, nel mercato del lavoro primario.

Art. 4sexies cpv. 1, 3 lett. a, 4–6

1 Un anno di provvedimenti di reinserimento secondo l’articolo 14a capoverso 3 LAI corrisponde a 230 giorni lavorativi in cui l’assicurato segue un provvedimento.

3 Un provvedimento di reinserimento si conclude in particolare se:

a. l’obiettivo concordato è stato raggiunto o non può esserlo;

4Abrogato

5 Dopo un anno, un provvedimento può essere prolungato di un anno al massimo, se:

a. il prolungamento è necessario per raggiungere l’idoneità all’integrazione professionale; e

b. una parte del provvedimento prolungato si svolge nel mercato del lavoro primario.

6 Un assicurato che ha seguito un provvedimento di reinserimento per una durata complessiva di due anni ha diritto all’assegnazione di un altro provvedimento del genere soltanto se:

a. dimostra di aver compiuto seri sforzi di reinserimento professionale tra l’ultimo provvedimento di reinserimento e la nuova richiesta;

b. il suo stato di salute è migliorato o peggiorato.