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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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2 Gli aiuti finanziari per i compiti permanenti di cui all’articolo bis capoverso 1 lettera c LAVS sono versati sotto forma di importi forfettari. Per progetti di sviluppo di durata limitata possono essere concessi aiuti finanziari a titolo supplementare.

3 Gli aiuti finanziari per i compiti di cui all’articolo 101bis capoverso 1 lettere d LAVS sono versati in funzione del numero di prestazioni fornite. I requisiti per la formazione continua del personale ausiliario sono disciplinati nel contratto di prestazioni.

4 L’Ufficio federale stabilisce le basi di calcolo nei contratti di prestazioni e può subordinare il versamento degli aiuti finanziari a condizioni ed obblighi.

Art. 224 Ammontare degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per prestazioni appropriate, conformi ai bisogni, efficaci ed economiche. L’ammontare degli aiuti finanziari tiene conto del volume e della portata delle attività dell’organizzazione. Si tiene conto della sua capacità economica e degli oneri che può ragionevolmente sostenere, nonché delle prestazioni finanziarie di terzi.

2Abrogato

3 Sono computati soltanto i costi effettivi. Di regola, gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento dei costi effettivi. Questo limite può essere aumentato fino all’80 per cento in casi eccezionali in cui un’organizzazione, in considerazione della sua struttura e dei suoi scopi, ha possibilità di finanziamento limitate e la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento di un compito.

Art. 224bisImporto massimo per il versamento degli aiuti finanziari

1 Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni, tenendo conto del rincaro, l’importo massimo annuo per il versamento degli aiuti finanziari alle organizzazioni per l’assistenza alle persone anziane e la partecipazione finanziaria dell’assicurazione alle prestazioni dell’aiuto privato ai disabili secondo l’articolo 222 capoverso 3.

2 L’Ufficio federale stabilisce le basi per la fissazione dell’importo massimo. Verifica l’appropriatezza, l’economicità e l’efficacia degli aiuti finanziari concessi e determina il bisogno.

3 I mandati esterni conferiti per verificare l’appropriatezza, l’economicità e l’efficacia degli aiuti finanziari e per determinare il bisogno sono a carico dell’assicurazione. Sull’arco di quattro anni, i costi non possono superare lo 0,3 per cento del volume complessivo annuo degli aiuti finanziari versati.

Art. 224terOrdine di priorità

1 Se i finanziamenti richiesti superano l’importo dei mezzi disponibili, questi ultimi vengono attribuiti secondo le seguenti priorità:

a. lavori necessari per il coordinamento dei diversi campi di attività e operatori dell’assistenza alle persone anziane a livello nazionale;

b. lavori di sviluppo che forniscono contributi sostanziali al miglioramento dell’assistenza alle persone anziane a livello nazionale;