Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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2. Panoramica delle modifiche proposte
2.1 Ottimizzazione dell’integrazione
Rilevamento e intervento tempestivi
La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI intende in particolare far sì che i giovani che non sono ancora giunti al termine dell’obbligo scolastico o che lo hanno appena fatto abbiano maggiori opportunità di svolgere una formazione professionale consona alle loro capacità e al loro stato di salute, ed evitare il più possibile l’insorgere di un’invalidità. Per questo motivo il rilevamento e l’intervento tempestivi saranno estesi ai minorenni a rischio d’invalidità a partire dai 13 anni compiuti (cfr. grafico). Inoltre, il rilevamento tempestivo sarà esteso anche alle persone che rischiano un’incapacità al lavoro.
Queste modifiche saranno concretizzate nell’OAI (art. 1ter e 1sexies cpv. 2 AP-OAI).
Grafico – Misure dell’AI per un sostegno adeguato e coordinato a giovani e giovani adulti con un danno alla salute
Capacità dell’assicurato Preparazione Formazione
Prima Preparazione formazione mirata (art. 16 professionale
Miglioramento della LAI)
(art. 16 LAI)
situazione scolastica
Formazioni transitorie cantonali specifiche (art. 68bis LAI)
Stabilizzazione,
miglioramento della
situazione psichica Provvedimenti preparatori
nell’ambito dell’orientamento professionale (art. 15 LAI) Provvedimenti di reinserimento per i
Esperienze professionali
giovani pratiche ed esperienze
(art. 14a LAI) lavorative
Rilevamento tempestivo (art. 3abis LAI) e intervento tempestivo Integrazione
(art. 7dell’assicuratod LAI)
Consulenza finalizzata all’integrazione, consulenza e accompagnamento dell’ufficio AI, collaborazione con gli organi di coordinamento cantonali (p. es. Case Management Formazione professionale)
Il grafico mostra le diverse misure già esistenti e quelle introdotte con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI per
promuovere il potenziale d’integrazione dei giovani e giovani adulti con un danno alla salute. Coordinate con
l’offerta cantonale e in stretta collaborazione con le autorità cantonali e altri attori rilevanti, queste misure sono
tese a preparare i giovani e i giovani adulti a una prima formazione professionale. La loro impostazione variata
consente di sostenerli in funzione del bisogno specifico dettato dalle loro diverse condizioni fisiche e psichiche.
Provvedimenti di reinserimento
Le modifiche decise nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI all’articolo 14a della legge federale del 19 giugno 195912 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; di seguito «nLAI» laddove si fa riferimento alla versione della riforma) renderanno i provvedimenti di reinserimento accessibili anche ai giovani che non sono ancora entrati nel mercato del lavoro. I provvedimenti di reinserimento dovranno quindi essere destinati anche specificamente ai giovani (cfr. grafico) e coordinati con gli altri nuovi provvedimenti preparatori per i giovani (art. 15, 16, 68bis cpv. 1ter nLAI). A tal fine occorre una modifica dell’OAI (cfr. in particolare l’art. 4quinquies AP-OAI). Inoltre, nel quadro della riforma è stata soppressa la limitazione della durata dei provvedimenti di reinserimento attualmente prevista a due anni sull’arco di tutta la vita. In futuro, dunque, sarà possibile concedere questi provvedimenti anche se lo sono già stati per una durata complessiva di due anni. Occorre pertanto precisare nell’OAI le disposizioni concernenti la durata dei provvedimenti di reinserimento. Infine, le nuove disposizioni
12 RS 821.20