Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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In futuro, quindi, i criteri per l’ammissione di un’infermità congenita nell’elenco delle infermità congenite saranno disciplinati più dettagliatamente e non più nell’OIC, bensì nell’OAI (art. 3 cpv. 1–3, 3bis, 3ter AP-OAI). Il compito di stabilire le infermità congenite per le quali l’AI concede provvedimenti sanitari viene delegato al Dipartimento federale dell’interno (DFI). È dunque previsto di sostituire la vigente ordinanza del Consiglio federale (OIC) con un’ordinanza dipartimentale (OIC-DFI).

Inoltre, l’elenco delle infermità congenite deve essere aggiornato. Il nuovo elenco, basato su una consultazione delle società mediche interessate, è il frutto della collaborazione di un ampio gruppo di accompagnamento, composto da medici dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e rappresentanti di H+, FMH, Pro Raris, Inclusion Handicap, associazione dei medici di fiducia e uffici AI. È ad esempio previsto di stralciare dall’elenco le infermità congenite che al momento dell’introduzione della LAI (1960) erano ancora potenzialmente mortali e che oggi possono essere curate con un singolo intervento. Viceversa, vi devono essere inserite le indennità congenite che causano problemi più gravi, in particolare le malattie rare.

Prestazioni di cura mediche in caso di cure a domicilio

Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI è stato deciso che in futuro sarà il Consiglio federale a stabilire le prestazioni di cura mediche per le quali l’AI assume le spese (art. 14ter cpv. 1 lett. b nLAI). Tali prestazioni, attualmente descritte in istruzioni (lettere circolari AI), saranno disciplinate a livello di ordinanza (art. 3quinquies AP-OAI). Le prestazioni in questione corrispondono per analogia a quelle definite all’articolo 7 dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 199517 sulle prestazioni (OPre), ma non sono identiche a esse. Il disciplinamento delle prestazioni di cura mediche nell’OAI è opportuno, in quanto permette di garantirne giuridicamente l’assegnazione agli assicurati. Quale parte delle prestazioni di cura mediche, nell’articolo 3quinquies AP-OAI va regolamentata anche la sorveglianza medica, introdotta il 1° gennaio 2020 con la lettera circolare AI n. 394. In questo modo si concretizzano le cure mediche per gli assicurati AI e si instaura una procedura di accertamento standardizzata per l’assegnazione uniforme delle prestazioni.

2.3 Centro di competenza per i medicamenti

L’articolo 14ter capoverso 5 nLAI prevede l’allestimento di un elenco per i medicamenti per la cura delle infermità congenite (elenco delle specialità per infermità congenite [ES-IC]) per i medicamenti che non figurano già nell’elenco delle specialità (ES). I nuovi articoli 3sexies–3octies AP-OAI concretizzano queste disposizioni relative all’elenco. La tenuta dell’ES-IC viene delegata all’UFSP, che data la sua competenza per l’ES vanta già una certa esperienza nello svolgimento delle verifiche del rispetto dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) dei medicamenti. Un medicamento sarà ammesso nell’ES-IC soltanto se è indicato esclusivamente per la cura delle infermità congenite e il suo impiego inizia nella maggior parte dei casi prima del compimento dei 20 anni.

2.4 Tariffazione e controllo delle fatture

Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il Consiglio federale è stato incaricato di coordinare le tariffe nell’ambito dell’AI con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali (art. 27 cpv. 2 nLAI). I principi della tariffazione vanno pertanto concretizzati nell’OAI in modo analogo a quanto previsto per le altre assicurazioni sociali, in particolare per analogia con la legge federale del 18 marzo 199418 sull’assicurazione malattie (LAMal) e la LAINF.

Per i provvedimenti sanitari verranno introdotti i principi per l’ordinamento tariffale e per il calcolo dei costi per la rimunerazione delle prestazioni (prestazioni ambulatoriali e ospedaliere;

17 RS 832.112.31

18 RS 832.10