Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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degli articoli 3a, 14quater e 57 nLAI richiedono adeguamenti degli articoli di ordinanza relativi ai provvedimenti di reinserimento (p. es. art. 4sexies AP-OAI).

Orientamento professionale

Nel quadro della deliberazione sulla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il Parlamento ha adeguato l’articolo 15 nLAI in modo che in futuro tutti gli assicurati che incontrano difficoltà nella scelta della professione a causa dell’invalidità abbiano diritto a un provvedimento preparatorio in vista dell’accesso alla formazione. Secondo il legislatore, l’obiettivo di questi provvedimenti è preparare meglio i giovani a una formazione in un’azienda, ad esempio mediante stage. I nuovi provvedimenti preparatori verranno precisati nell’articolo 4a AP-OAI in modo che si situino in modo efficiente e mirato nella vasta gamma di provvedimenti preparatori dell’AI destinati ai giovani (cfr. grafico) e tra gli altri elementi dell’orientamento professionale. I provvedimenti di cui all’articolo 15 nLAI non sono tesi a colmare lacune scolastiche o a fornire un accompagnamento di natura psicoterapeutica, bensì devono servire a testare nella pratica possibili obiettivi professionali e a familiarizzarsi con le esigenze del mercato del lavoro primario (stage).

Prima formazione professionale

Affinché una prima formazione professionale (cfr. grafico) possa essere conclusa con successo e una successiva integrazione nel mercato del lavoro (primario) sia il più possibile duratura, è importante che la prima formazione professionale corrisponda alle capacità e al grado di sviluppo dell’assicurato (cfr. art. 8 cpv. 1bis nLAI).

Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, l’articolo 16 LAI è stato completato stabilendo che la prima formazione professionale dovrà, per quanto possibile, essere finalizzata all’integrazione professionale nel mercato del lavoro primario e svolgersi già in esso. Con la norma di delega del capoverso 4, si è attribuita al Consiglio federale la competenza di fissare le condizioni per l’assegnazione di formazioni pratiche a bassa soglia per quanto concerne la loro natura, durata ed entità.

A livello di ordinanza occorre concretizzare ulteriormente la regolamentazione delle prime formazioni professionali inserendo nell’OAI gli elementi seguenti:

• definizione dei punti di contatto con l’articolo 15 nLAI (orientamento professionale) (art. 5

cpv. 2 AP-OAI);

• definizione del momento in cui una prima formazione professionale è considerata con-

clusa (art. 5 cpv. 3 AP-OAI);

• spiegazioni sulla norma di delega al Consiglio federale (art. 5 cpv. 4 e 5 AP-OAI);

• definizione dei punti di contatto con l’articolo 17 nLAI (riformazione professionale)

(art. 5bis cpv. 1 AP-OAI).

Cofinanziamento degli organi di coordinamento cantonali

Lo scopo dell’articolo 68bis capoverso 1bis nLAI è che i giovani con danni alla salute siano individuati tempestivamente e ricevano un accompagnamento. Se la collaborazione tra l’ufficio AI e l’organo cantonale che sostiene i giovani con problematiche multiple (p. es. Case Management Formazione professionale) sarà formalizzata in una convenzione, l’AI potrà cofinanziare questo organo cantonale (cfr. anche il grafico). A livello di ordinanza occorre precisare che gli uffici AI saranno competenti per l’elaborazione e la verifica del rispetto di queste convenzioni, mentre l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) stabilirà i requisiti minimi per le convenzioni su incarico del Consiglio federale (art. 96bis AP-OAI). In questo contesto andrà tenuto conto delle disposizioni concernenti il rilevamento tempestivo (art. 3abis nLAI) e l’ampliamento dell’offerta di consulenza e accompagnamento (art. 14quater e 57 nLAI). Occorre garantire un finanziamento diretto degli organi di coordinamento cantonali adeguato ai bisogni e duraturo. A tal fine, sulla base della popolazione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni nei singoli Cantoni, si stabilisce nell’ordinanza un limite massimo per i posti in equivalenti a tempo pieno (ETP) finanziati dall’AI (art. 96ter AP-OAI). La tabella seguente illustra la chiave di ripartizione che ne deriva: