Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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futuro si avrà diritto alle indennità giornaliere già dall’inizio della formazione, anche in assenza di una perdita di guadagno e prima del compimento dei 18 anni. In questo modo, gli assicurati riceveranno dal datore di lavoro un vero e proprio salario quale compensazione per il lavoro svolto.
Considerate queste premesse, occorre adeguare l’ordinanza, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla concessione delle indennità giornaliere durante i periodi d’accertamento (art. 17 cpv. 2 AP-OAI) e durante il periodo d’attesa (art. 18 AP-OAI). Sono inoltre necessari alcuni adeguamenti delle basi di calcolo per l’importo delle indennità giornaliere (art. 21octies cpv. 3 e 22 AP-OAI).
Copertura contro gli infortuni
L’assicurazione contro gli infortuni delle persone che seguono provvedimenti dell’AI (AINF-AI), introdotta nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, crea certezza giuridica per tutte le persone interessate, il che è positivo per l’integrazione. Con le disposizioni previste, l’AI ridurrà in particolare costi e obblighi dei datori di lavoro, il che aumenterà la loro disponibilità a offrire provvedimenti d’integrazione.
Nel 2018 il Tribunale federale ha decretato per la prima volta l’assoggettamento di un provvedimento d’integrazione dell’AI (nello specifico, il lavoro a titolo di prova di cui all’art. 18a LAI) alla copertura contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 198115 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)16. In seguito a questa decisione, le disposizioni relative alla copertura dell’assicurazione contro gli infortuni proposte nel messaggio sull’ulteriore sviluppo dell’AI sono state adeguate alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale.
Per l’attuazione dell’AINF-AI vanno adeguate diverse disposizioni nell’OAI (cfr. in particolare art. 88sexies segg. AP-OAI) e nell’OAINF (titolo ottavo a AP-OAINF), che riguardano principalmente la procedura relativa al nuovo ramo assicurativo. Data la situazione specifica degli assicurati che seguono provvedimenti d’integrazione, sono inoltre necessarie precisazioni sui dettagli (p. es. circa il salario determinante per le prestazioni in caso di infortunio).
2.2 Provvedimenti sanitari
Provvedimenti sanitari d’integrazione
Conformemente all’articolo 12 nLAI, nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI il limite d’età per il diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione è stato innalzato a 25 anni per gli assicurati che partecipano a un provvedimento d’integrazione professionale. A livello di ordinanza occorre ora disciplinare nel dettaglio la definizione di provvedimenti d’integrazione professionali consecutivi (art. 2bis AP-OAI). Inoltre vanno concretizzate le condizioni per l’assunzione dei costi specificando che la richiesta di un provvedimento sanitario d’integrazione deve essere presentata prima dell’inizio della cura (art. 2 cpv. 4 AP-OAI). In questo modo si contribuirà a ridurre le procedure di delimitazione, amministrativamente onerose, tra gli assicuratori-malattie e l’AI.
Criteri di definizione delle infermità congenite e aggiornamento dell’elenco delle infer-
mità congenite
Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI vengono codificati e definiti più dettagliatamente i criteri sviluppati dalla giurisprudenza per la definizione delle infermità congenite ai sensi del diritto dell’AI. Sancendo a livello di legge le condizioni per il riconoscimento di un’infermità congenita (diagnosi di un medico specialista, danno alla salute con un certo grado di gravità, necessità di cure di lunga durata o complesse e curabilità con provvedimenti sanitari di cui all’art. 14 nLAI) si crea chiarezza e certezza giuridica sia per chi deve applicare il diritto che per gli assicurati.
15 RS 832.20
16 DTF 144 V 411