Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Numero di 13–25 enni Posti Esempi di importi massimi in Uffici AI in questa (in per- franchi (base 2020)13 categoria

cen-

tuale)

< 10 000 25 40 000 AI, AR, NW, OW,

GL, UR

10 000–29 999 50 80 000 SZ, ZG, BS, SH,

GR, NE, JU

30 000–59 999 75 120 000 LU, FR, SO, BL,

TG, TI, VS

60 000–99 999 100 160 000 SG, AG, GE

> 100 000 200 320 000 ZH, BE, VD

I calcoli su cui si basa la tabella e il loro aggiornamento saranno disciplinati nel dettaglio mediante direttive.

Cofinanziamento delle formazioni transitorie cantonali

L’articolo 68bis capoverso 1ter nLAI ha lo scopo di garantire ai giovani con danni alla salute un migliore accesso alle formazioni transitorie cantonali offerte dalle strutture ordinarie: se la collaborazione tra l’ufficio AI e l’organismo responsabile dell’offerta cantonale sarà formalizzata in una convenzione, l’AI potrà cofinanziare l’offerta cantonale in modo che sia prevista un’impostazione a bassa soglia in funzione della situazione e del bisogno del singolo assicurato. Il grafico a pagina 4 mostra che le formazioni transitorie cantonali di cui all’articolo 68bis capoverso 1ter nLAI sono incentrate sulla promozione in ambito scolastico, a differenza dei nuovi provvedimenti di reinserimento destinati ai giovani di cui all’articolo 14a nLAI (che pongono l’accento sull’accompagnamento psicologico) e dei nuovi provvedimenti preparatori di cui all’articolo 15 nLAI (che pongono l’accento sulla verifica degli obiettivi professionali e sull’attività nel mercato del lavoro primario con un accompagnamento sociopedagogico). A livello di ordinanza occorre precisare che gli uffici AI saranno competenti per l’elaborazione e la verifica del rispetto di queste convenzioni, mentre l’UFAS stabilirà i requisiti minimi per le convenzioni su incarico del Consiglio federale (art. 96bis AP-OAI). Per garantire che l’offerta cantonale sia adeguata al bisogno, questa deve essere opportunamente impostata con un finanziamento indiretto delle strutture (art. 96quater AP-OAI).

Fornitura di personale a prestito

In seguito alla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sarà possibile ricorrere a prestatori di personale autorizzati secondo la legge del 6 ottobre 198914 sul collocamento (art. 18abis nLAI). La nuova legge prevede che i prestatori di personale ricevano dall’AI un’indennità per le loro prestazioni e per le spese supplementari per i contributi alla previdenza professionale e i premi per l’indennità giornaliera in caso di malattia.

Una nuova disposizione di ordinanza (art. 6quinquies AP-OAI) concretizzerà l’importo massimo e le modalità dell’indennità, secondo quanto previsto nell’articolo 18abis capoverso 4 LAI.

Indennità giornaliere dell’AI

Con la nuova disposizione della LAI relativa alle indennità giornaliere si intende equiparare, dal punto di vista finanziario, i giovani e i giovani adulti con danni alla salute ai coetanei sani. Concretamente, va evitato che l’importo delle indennità giornaliere dei giovani con danni alla salute che svolgono una formazione superi quello del salario conseguito dai coetanei sani. In

13 Per il 2020 si prevedono costi per circa 160 000 fr. per un ETP. Questo importo va adeguato nel corso degli anni, anche in seguito al rincaro, ragion per cui la colonna degli importi massimi va intesa soltanto a titolo esemplificativo. I limiti massimi definiti nell’ordinanza per il cofinanziamento si riferiscono al numero di ETP.

14 RS 823.11