Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine

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3.4 Pareri in merito al blocco tematico 4: tariffazione e controllo delle fatture

3.4.1 In generale

In merito alle disposizioni concernenti la tariffazione e la fatturazione si sono espressi 20 Cantoni, CUAI e CDS. Tutti si dichiarano favorevoli o piuttosto favorevoli alle misure adottate in questo ambito, soprattutto a quelle tese a rafforzare l’economicità delle prestazioni e migliorare il coordinamento con le altre assicurazioni sociali (in particolare l’AM). Approvano inoltre le aggiunte in relazione al controllo delle fatture.

Gli organi assicurativi, diverse organizzazioni d’aiuto agli invalidi e altre organizzazioni interessate si sono anch’essi pronunciati su questo tema e chiedono precisazioni specifiche per il loro ambito di attività.

Per quanto concerne il controllo delle fatture e l’introduzione dei principi relativi alla rimunerazione delle prestazioni, i partecipanti accolgono positivamente la trasparenza creata dalle nuove disposizioni e approvano il fatto che l’economicità delle prestazioni sia rafforzata. Esprimono inoltre soddisfazione per il fatto che il vuoto giuridico riguardo alla procedura per la fissazione delle tariffe sia colmato. A questo proposito diversi pareri fanno un amalgama fra tale procedura e situazioni in cui il fornitore di prestazioni di cura non ha concluso una convenzione tariffale con la CTM, incaricata dall’AI di provvedere alla loro conclusione.

Alcuni partecipanti si soffermano su aspetti tecnici legati alla tariffazione delle prestazioni (25° percentile, migliore rimunerazione delle cure per le malattie rare, migliore copertura dei costi, considerazione della gravità dei casi nella tariffa) che si riferiscono sia alla procedura per le trattative tariffali sia alla composizione delle pertinenti strutture.

Diverse organizzazioni chiedono che le disposizioni degli articoli 24bis–24sexies AP-OAI non siano applicabili per la tariffazione delle perizie mediche o neuropsicologiche.

3.4.2 In dettaglio

Diritto di opzione e convenzioni (art. 24 cpv. 3 AP-OAI)

VS approva la precisazione secondo cui i fornitori che non hanno aderito a una convenzione, e che attualmente risultano avvantaggiati, dovranno soddisfare le stesse condizioni dei fornitori che hanno concluso una convenzione.

Tariffazione dei provvedimenti sanitari (art. 24bis cpv. 2 e 5 AP-OAI)

Per quanto concerne il capoverso 2, CDS e VD incoraggiano l’UFAS a negoziare tariffe che coprano i costi in ambito AI. A tal fine è opportuno basarsi soltanto sui costi riguardanti l’ambito AI e non su quelli di tutte le assicurazioni sociali. Per santésuisse è giusto che le disposizioni applicabili all’AOMS siano applicate anche nell’ambito dell’AI, ma la disposizione andrebbe completata con tutti i requisiti di cui all’articolo 59c OAMal.

VS approva il fatto che in virtù del capoverso 5 del nuovo articolo 24bis AP-OAI il Consiglio federale possa adeguare le tariffe qualora le parti non giungano a un accordo. Ritiene invece che le conseguenze per quanto riguarda i compiti e i controlli che incombono agli uffici AI siano tuttora poco chiare. Per evitare di sovraccaricare gli uffici AI sarebbe opportuno precisare quali compiti spettano agli uffici AI e quali all’UCC.

ZH chiede di sostituire «autorità competente» con «DFI» nel capoverso 5.

Calcolo dei costi dei provvedimenti sanitari (art. 24ter cpv. 2 e 3 AP-OAI)

AllKids auspica che la disposizione sul ricorso al Sorvegliante dei prezzi (capoverso 2) venga stralciata.

ZH invita a precisare chi sono le autorità della Confederazione competenti in materia e i partner tariffali menzionati al capoverso 3.