Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine
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normativa di deroga. La Suva si dice consapevole del fatto che una regolamentazione chiara sarebbe inevitabilmente molto ampia e dettagliata, ma ritiene sia essenziale migliorare la densità normativa.
La CCCC rileva che l’introduzione del sistema di rendite lineare, in particolare la gestione dei casi soggetti al regime transitorio saranno particolarmente complesse per le casse di compensazione. La Conferenza appoggia il progetto posto il consultazione e non ritiene opportuno integrare ulteriori disposizioni esecutive a livello di ordinanza.
L’ASA è dell’avviso che la revisione richiederà adeguamenti considerevoli (dei sistemi amministrativi, dei regolamenti, delle tariffe ecc.) e che sia quindi irrealistico pensare di introdurre il sistema di rendite lineare nella previdenza professionale il 1° gennaio 2022.
Partiti e associazioni mantello nazionali dell’economia
PES, Travail.Suisse, PSS, UCS e USS sono d’accordo con le disposizioni proposte nell’ordinanza per la valutazione del grado d’invalidità ma attirano l’attenzione sul fatto che il «mercato del lavoro equilibrato» su cui gli uffici AI si basano per determinare il grado d’invalidità non corrisponde al mercato del lavoro reale sul quale le persone con un danno alla salute non hanno nessuna possibilità di integrarsi. Le associazioni in questione rilevano peraltro che le ripercussioni della pandemia di coronavirus non faranno che peggiorare la situazione. Il PSS si dice preoccupato degli effetti di distorsione creati dal nuovo sistema di rendite lineare. Il cambiamento penalizzerebbe gli assicurati con un alto grado d’invalidità le cui possibilità di integrazione sono minime. L’UCS condivide il parere dei Cantoni secondo cui il numero di opposizioni e procedure giudiziarie aumenterebbe con conseguenti maggiori oneri amministrativi. L’associazione sottolinea inoltre che si dovranno versare più spesso prestazioni dell’aiuto sociale a titolo di anticipo.
L’ACS fa notare che una parte dei beneficiari di una rendita AI non può essere integrata nel mercato del lavoro e sottolinea che la sussistenza materiale di queste persone dovrà essere garantita anche in futuro con prestazioni dell’AI e PC per evitare il ricorso all’aiuto sociale. A tale proposito rimanda allo studio di Jürg Guggisberg e Severin Bischof sull’andamento dei passaggi dall’AI all’AS («Entwicklung der Übertritte von der Invalidenversicherung in die Sozialhilfe. Analysen auf Basis der SHIVALV-Daten» in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca UFAS n. 8/20, Berna 2020). L’associazione ritiene che, in considerazione della difficile situazione sul mercato del lavoro e del prevedibile forte aumento dei beneficiari di prestazioni dell’aiuto sociale, si debbano categoricamente evitare ulteriori passaggi dall’AI all’aiuto sociale.
Organizzazioni private d’aiuto agli invalidi, altre organizzazioni interessate
Anche AGILE, IH, INSOS, IPT, Coraasp, Cap-Contact faîtière, CURAVIVA, ProRaris, RDAF, Verein Morbus Wilson, dravetsuisse, fsrmm nonché le organizzazioni private d’aiuto agli invalidi e altre organizzazioni interessate che si associano alla posizione di AGILE e IH approvano la regolamentazione proposta nell’ordinanza per la valutazione del grado d’invalidità ma sollevano anch’esse una riserva sul «mercato del lavoro equilibrato» utilizzato come criterio per determinare il grado d’invalidità. Coraasp chiede inoltre di modificare le disposizioni finali della legge adottata al Parlamento nel giugno 2020, ossia di abbassare il limite di età a 50 anni (anziché 55) per l’esenzione dall’adeguamento delle rendite correnti.
L’organizzazione richiama peraltro l’attenzione su un problema di fondo, ossia il ricorso alle tabelle della RSS per determinare il reddito con invalidità, e rileva che tali tabelle riportano salari mediani calcolati in base ai salari conseguiti da persone sane. Questo parere è condiviso anche da GDS e Rechtsberatung UP.
Le due organizzazioni ritengono inoltre che i principi per la valutazione del grado d’invalidità non vadano inseriti nell’OAI, ma nell’OPGA, visto che vengono applicati anche in altri rami delle assicurazioni sociali.