Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 96 pagine

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Capoverso 2: la CDPE ritiene appropriato il criterio della quota della popolazione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni.

Capoverso 3: diversi Cantoni (OW, GL, TG, VS, NE) e la CUAI rilevano che il finanziamento dell’AI ammonta a un terzo dei costi per Cantone. Alla luce dell’aumento del numero di giovani con problematiche di salute, specialmente di natura psichica, TI propone un riesame dell’ammontare dei contributi accordati. Per SZ la partecipazione finanziaria prevista è troppo bassa. ZH propone di creare unità regionali incaricate di ripartire i mezzi tra gli uffici AI. VD chiede che il cofinanziamento di cui all’articolo 68 bis LAI sia pari al 50 per cento dei costi. In considerazione del plurilinguismo e dell’estensione geografica, GR auspica di ricevere lo stesso numero di ETP accordato a VS. BS considera adeguato il finanziamento previsto.

Fornitura di personale a prestito (art. 6quinquies AP-OAI)

Su quest’articolo sono pervenuti dieci pareri.

In linea di massima la fornitura di personale a prestito è accolta con favore in quanto è considerata uno strumento supplementare. Danno tuttavia adito a critiche l’impostazione dell’indennità per sopperire all’aumento dei contributi e la limitazione a un anno della durata del provvedimento. VS e UCS approvano la possibilità per gli uffici AI di far capo a prestatori di personale. L’UCS spera in un effetto positivo sull’aiuto sociale.

I partecipanti hanno preso posizione sui singoli capoversi dell’articolo 6quinquies AP-OAI come segue.

Capoverso 1 (importo massimo): secondo l’UDC, l’importo massimo è eccessivo. Swissstaffing, Profil e IPT ritengono adeguato un importo massimo di 12 500 franchi per assicurato, a condizione che i clienti AI da collocare presentino una limitazione minima dell’impiegabilità sul mercato del lavoro. L’associazione INSOS considera insufficiente l’importo massimo previsto e propone di aggiungere un capoverso che preveda un «premio di reinserimento» per il prestatore di personale, da versare entro i limiti dell’importo massimo. Netzwerk Enthinderung approva l’assunzione delle spese di intermediazione da parte dell’AI e propone di informare attivamente i datori di lavoro sull’esistenza di questo incentivo.

Capoverso 2 (indennità): secondo l’USI le prestazioni di cui all’articolo 6quinquies capoverso 2 AP-OAI vanno ben oltre quelle previste all’articolo 18abis capoverso 3 lettera b LAI e vanno quindi stralciate, perché manca la necessaria base giuridica. Swissstaffing, Profil e IPT approvano l’indennità e il termine di attesa di due giorni consecutivi, anche se l’importo previsto non copre del tutto il rischio finanziario.

Capoverso 3 (importo massimo dell’indennità): swissstaffing, Profil e IPT ritengono che gli importi massimi previsti siano troppo bassi e propongono di aumentarli in occasione di una prossima revisione dell’ordinanza.

Capoverso 4 (durata dell’indennità per sopperire all’aumento dei contributi): swissstaffing, Profil e IPT sono favorevoli a che il diritto all’indennità a copertura dell’aumento delle spese per i premi dell’indennità giornaliera sussista per l’intera durata della malattia fino alla conclusione del rapporto di lavoro. Chiedono tuttavia che le indennità non siano versate soltanto alla fine del rapporto di lavoro ma che possano anche essere versati prima acconti.

Capoverso 5 (durata del provvedimento): secondo swissstaffing, Profil e IPT la durata massima di un anno dovrebbe comprendere unicamente la durata degli impieghi e non anche il tempo necessario alla ricerca e al collocamento. INSOS, CURAVIVA e IS sono del parere che la durata del provvedimento sia fissata in modo troppo rigido e propongono che la si possa prolungare per un periodo transitorio ben definito, qualora sia prevedibile un’assunzione a tempo indeterminato nell’impresa acquisitrice.