Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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Responsabilità e responsabilità sussidiaria della Confederazione

Se la delega di compiti pubblici non è accompagnata da alcuna norma particolare sulla responsabilità, il principio di responsabilità si fonda sulla legge del 14 marzo 195884 sulla responsabilità (LResp).

La delega di compiti amministrativi della Confederazione a organizzazioni dotate di una propria personalità giuridica conferisce a queste ultime tutte le caratteristiche atte a qualificarle come organizzazioni esterne all’Amministrazione federale. La responsabilità delle organizzazioni esterne all’Amministrazione federale è disciplinata allʼarticolo 19 LResp, secondo cui lʼorganizzazione è chiamata a rispondere degli eventuali danni cagionati illecitamente a terzi da un organo o da un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall’Amministrazione federale ordinaria, nell’esercizio dell’attività legata a tali compiti. Se lʼorganizzazione non è in grado di rispondere del danno, la responsabilità passa alla Confederazione (la cosiddetta responsabilità sussidiaria).

Se un organo o un impiegato di unʼorganizzazione esterna allʼAmministrazione federale cagiona un danno alla Confederazione mentre adempie i compiti federali affidatigli, rispondono, in primo luogo, l’organo o l’impiegato colpevole e, in secondo luogo, l’organizzazione.

Conformemente allʼarticolo 19 LResp, le organizzazioni esterne allʼAmministrazione federale sono responsabili soltanto se sono stati loro affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione. Esclusivamente in questi casi sussiste anche la responsabilità sussidiaria della Confederazione. Per quanto riguarda le organizzazioni composte da enti appartenenti a diversi livelli statali (ad es. eOperations), occorre osservare che la responsabilità di cui allʼarticolo 19 LResp può sussistere solo se, nell’adempimento di compiti amministrativi della Confederazione (ad es. nell’esecuzione di procedure di aggiudicazione alle quali la Confederazione partecipa con altri enti pubblici in qualità di committente pubblico), si verifica un danno a terzi o alla Confederazione stessa. Lʼarticolo 19 LResp non è invece applicabile se unʼorganizzazione a cui partecipano la Confederazione e altri enti pubblici cagiona un danno mentre adempie un compito o esegue un incarico, ma la Confederazione non figura come committente.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il presente avamprogetto non attribuisce alcun nuovo compito ai Cantoni. La nuova base giuridica, in virtù della quale alla Confederazione è consentito definire e gestire servizi di base e servizi elettronici, implicherà però che la Confederazione potrà obbligare gli altri enti pubblici (i Cantoni e, per il loro tramite, i Comuni) – se, in esecuzione del diritto federale, forniscono prestazioni digitali delle autorità per via elettronica – a utilizzare a tal fine esclusivamente i servizi elettronici delle autorità designati dalla Confederazione; quanto precede si applica anche nel caso in cui i Cantoni incarichino organizzazioni e persone esterni all’Amministrazione dell’esecuzione di compiti federali (art. 12 cpv. 3 lett. b AP-LMeCA). Dichiarando obbligatorio l’utilizzo di determinati servizi di base e servizi elettronici diventa possibile affrontare uno dei principali ostacoli al Governo elettronico, segnatamente l’insufficiente integrazione di dati e processi nella pubblica amministrazione. L’articolo 12 capoverso 4 AP-LMeCA impone ai Cantoni e ai rispettivi Comuni di contribuire ai costi della Confederazione in proporzione al profitto che traggono dalla gestione dei servizi di base e dei servizi elettronici.

Un obiettivo simile, ma senza la partecipazione ai costi da parte dei Cantoni, è perseguito anche nellʼarticolo 13 AP-LMeCA, che autorizza il Consiglio federale a definire obbligatori gli standard per i settori in cui i Cantoni applicano il diritto federale.

La creazione di basi giuridiche a livello federale per nuove opzioni dʼintervento nellʼambito delle prestazioni digitali delle autorità non influirà in alcun modo sullo statuto giuridico dei centri urbani, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

Se, dopo lʼentrata in vigore della normativa proposta, la Confederazione e altri enti pubblici concluderanno convenzioni nel settore del Governo elettronico basate su di essa, ci saranno ripercussioni per gli enti pubblici che hanno aderito alla singola convenzione conformemente al contenuto di ciascun contratto.

84 RS 170.32