Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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4.1.2 Ripercussioni sullʼeffettivo del personale

I nuovi compiti per il coordinamento dei rilasci di licenze OSS e di attuazione a tappe del principio OGD possono essere svolti dai dipartimenti avvalendosi delle risorse esistenti. I costi legati a un eventuale fabbisogno di maggiori risorse in termini di personale per lʼerogazione di servizi di base e di servizi elettronici saranno sostenuti dagli utenti su base proporzionale. Nemmeno le basi giuridiche create con questa legge per la conclusione di convenzioni, la delega di compiti e le partecipazioni avranno ripercussioni dirette sullʼeffettivo del personale. Se la conclusione di singole convenzioni comporterà ripercussioni di questo tipo ed eventualmente quali dipende dall’oggetto della convenzione; al momento ciò non è stimabile.

4.1.3 Altre ripercussioni Considerazione generale (obiettivo della nuova normativa)

Con lʼentrata in vigore delle disposizioni di legge proposte la Confederazione disporrà delle basi giuridiche nel settore del Governo elettronico. Esse le consentono, nei casi concreti di applicazione, di scegliere tra un numero sufficiente di possibili opzioni, finalizzate sia a realizzare forme di collaborazione con soggetti terzi solide e idonee al settore specifico, sia ad ampliare le offerte di Governo elettronico per l’amministrazione, l’economia e la popolazione.

Assoggettamento delle organizzazioni incaricate di compiti amministrativi alla vigilanza del Consiglio federale e alla vigilanza finanziaria del CDF

eOperations, come anche tutte le altre organizzazioni cui in futuro la Confederazione, sulla base della nuova normativa, potrà affidare lʼincarico di adempiere compiti di diritto pubblico nellʼambito delle attività amministrative ausiliarie, saranno soggette alla vigilanza del Consiglio federale. Infatti, l’articolo 187 capoverso 1 lettera a Cost. stabilisce che il Consiglio federale è tenuto a sorvegliare lʼAmministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali. Lʼambito entro il quale il Consiglio federale esercita la vigilanza è descritto allʼarticolo 8 capoverso 4 LOGA, secondo il quale il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e le organizzazioni e persone esterne all’amministrazione incaricate di compiti amministrativi della Confederazione. «Conformemente alle disposizioni particolari» significa che il legislatore deve determinare, in relazione alla normativa in materia di esternalizzazione dei compiti, l’entità e lʼintensità dellʼazione di vigilanza e i mezzi da utilizzare83.Come indicazione minima la legge impone l’invio di un resoconto annuale all’unità amministrativa che esternalizza il compito.

Inoltre, le imprese di cui la Confederazione detiene più del 50 per cento del capitale sociale o azionario sono assoggettate alla vigilanza finanziaria del CDF (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LCF). La partecipazione attualmente prevista della Confederazione in eOperations non raggiungerà però la soglia del 50 per cento.

Sulla base della normativa proposta saranno soggetti alla vigilanza del CDF anche gli enti, gli stabilimenti e le organizzazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a cui la Confederazione ha affidato lʼesecuzione di procedure di aggiudicazione e quindi l’adempimento di compiti pubblici (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LCF). In ragione dellʼauspicata delega a eOperations di compiti amministrativi nel campo delle attività amministrative ausiliarie, a prescindere dallʼentità della partecipazione della Confederazione in questa organizzazione sarà comunque soggetta alla vigilanza finanziaria del CDF.

Non sottostanno invece alla vigilanza del CDF le istituzioni e le organizzazioni rispetto alle quali la Confederazione, pur detenendo una partecipazione, non ha delegato compiti amministrativi né detiene una quota di maggioranza (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d, e LCF).

83 G. Biaggini, Die schweizerische Verfassung, St. Galler Kommentar, n. marg. 5 seg. ad art. 187.