Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
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1.3 Incarico di costituire unʼorganizzazione nel settore del Governo elettronico
Il primo esempio di applicazione e impulso concreto per l’avvio del presente progetto legislativo è la costituzione di eOperations Svizzera SA. Sulla base della Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera 20163, il Comitato direttivo dell’organizzazione e-government Svizzera ha incaricato la Conferenza svizzera sullʼinformatica (CSI) di dar vita a unʼorganizzazione volta a favorire l’attuazione, sul piano organizzativo, finanziario e operativo, di soluzioni informatiche utilizzate collettivamente dai vari livelli statali.
Il 20 giugno 2018 la CSI ha così fondato eOperations Svizzera SA (di seguito anche «eOperations») con un capitale azionario di 100 000 franchi e una riserva di ricapitalizzazione di 200 000 franchi. Ha inoltre sottoscritto tutte le 1000 azioni al valore nominale di 100 franchi. Se si considera che partecipa ai costi di esercizio della CSI nella misura di un terzo, negli ultimi anni la Confederazione ha quindi contribuito alla costituzione del patrimonio della CSI con circa un milione di franchi. Ciò significa che già oggi, per il tramite della CSI, la Confederazione è indirettamente co-azionista di eOperations Svizzera SA.
La sede della società si trova a Berna. Al momento della fondazione, la CSI era azionista unica della società. La Confederazione, i Cantoni e le principali città furono successivamente invitati a partecipare, diventando anchʼessi azionisti di eOperations (lʼacquisto di azioni da parte di privati non è previsto). Nella prima fase la CSI intende mantenere la quota di maggioranza in eOperations, cedendo per il momento agli enti pubblici interessati una prima azione (almeno unʼazione è riservata per la Confederazione, da acquistare anche in un secondo momento). Il 1° novembre 2020, oltre allʼazionista di maggioranza CSI, eOperations contava 84 azionisti (26 Cantoni, 44 città/Comuni e 14 organizzazioni detenute da enti di diritto pubblico).
1.4 Necessità di intervenire
Affinché la Confederazione possa acquisire partecipazioni in una o più organizzazioni (ad es. eOperations) ai fini della collaborazione nel settore del Governo elettronico è necessario prevedere unʼapposita base legale. Il Consiglio federale sostiene la partecipazione della Confederazione, e con decreto del 30 gennaio 2019, ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), in collaborazione con la Cancelleria federale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP, Ufficio federale di giustizia e polizia [UFG]), di presentare al Consiglio federale un progetto da porre in consultazione contenente le basi giuridiche necessarie a garantire che la Confederazione possa disporre per ogni singolo caso delle forme di collaborazione oggettivamente più opportune nel settore del Governo elettronico.
Le basi giuridiche disciplinano in forma generale e astratta sia la partecipazione della Confederazione a organizzazioni ai fini della collaborazione nel settore del Governo elettronico, sia la possibilità di delegare alle stesse compiti amministrativi nel campo delle attività amministrative ausiliarie. Rimangono inoltre da chiarire talune questioni giuridiche in merito alla partecipazione in organizzazioni comuni e trasversali ai vari livelli statali.
Nel contempo viene creata una base giuridica per la conclusione di convenzioni tra la Confederazione e altri enti pubblici, Stati e organizzazioni (nazionali e internazionali) nel settore del Governo elettronico. Pertanto, il Consiglio federale deve essere autorizzato, a livello di legge, a concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la collaborazione nel settore del Governo elettronico.
Per uno sviluppo ottimale del Governo elettronico serve anche la fattiva collaborazione tra gli enti pubblici. Questo deve permettere, ad esempio, l’acquisto condiviso o la trasmissione reciproca di software. Se in molti settori si può collaborare senza problemi e senza basi legali esplicite, si è constatato che, per consentire alla Confederazione di mettere software open source («open source software», OSS) a disposizione di terzi, in particolare di altri enti pubblici, occorre chiarirne i presupposti.
Alla tematica OSS è connessa la gestione, da parte delle autorità, dei dati delle amministrazioni pubbliche liberamente accessibili, i cosiddetti open government data (OGD). Nel contesto del Governo
3 FF 2015 7981