Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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economiesuisse propone di menzionare tra gli scopi della legge degli obiettivi più espliciti come per esempio una migliore integrazione dei processi, un flusso più lineare dei dati o la standardizzazione all’interno dell’amministrazione.
Secondo CCC-CH dovrebbe essere inserita una lettera c che stabilisca secondo quali principi tecnici debbano essere organizzati gli strumenti per i sistemi del Governo
elettronico. Al suo interno, oltre all’idea di utilizzare codici sorgente pubblici, come stabilito all’articolo 10, dovrebbero, per esempio, essere portati all’attenzione anche altri principi che attualmente mancano e che CCC-CH suggerisce di inserire. CCC-CH propone inoltre di inserire un’altra lettera che stabilisca che la legge provvede anche a far sì che i servizi del Governo elettronico siano organizzati in modo tale da poter interagire anche con i servizi del Governo elettronico di altri Paesi. Tale integrazione andrebbe a sottolineare altresì l’importanza dell’articolo 13 sugli standard, che dovrebbero quindi essere rispettati e concordati (a livello internazionale). Secondo CCC-CH sarebbe estremamente
importante includere all’interno della legge ulteriori principi che non sono stati inseriti nei recenti progetti di digitalizzazione e neppure nel testo della legge sull’Ie respinto il 7 marzo 2021. Nello specifico, la legge dovrebbe stabilire che i servizi del Governo elettronico devono essere strutturati in modo decentralizzato a livello tecnico, in modo tale che i dati di utilizzo personali rimangano sui sistemi degli utenti. Questo riveste un ruolo
particolarmente importante nei progetti di Governo elettronico nei quali si ha a che fare anche con i dati personali (sensibili). Inoltre, bisognerebbe evitare, adottando specifiche misure tecniche, l’acquisizione di metadati. Riassumendo, quindi, i sistemi del Governo elettronico dovrebbero essere realizzati in conformità ai principi di privacy by design e privacy by default. I servizi del Governo elettronico che raccolgono dati personali devono garantire anche che soltanto le parti coinvolte possano accedere liberamente a questi dati. In questi casi si dovrebbe adottare il metodo della crittografia end-to-end, in cui il materiale crittografato segreto è disponibile unicamente sui terminali coinvolti, dove viene generato. Così come avviene invece nel caso della cartella informatizzata del paziente, in base a quanto stabilito dall’attuale avamprogetto tutti i documenti sarebbero consultabili e quindi accessibili a livello centrale e questo potrebbe comportare una violazione notevole della riservatezza. In più, in caso di problemi ne potrebbe conseguire un calo della fiducia verso la piattaforma per il Governo elettronico e il sistema giudiziario nel suo complesso. La legge, inoltre, dovrebbe prevedere per tutti i sistemi del Governo elettronico dei
programmi di bug bounty, attraverso i quali retribuire le persone o le organizzazioni che scoprono e segnalano le falle di sicurezza relative alla privacy. Le segnalazioni
dovrebbero poi essere rese pubbliche, per motivi di trasparenza e per favorire l’instaurarsi di una (sana) cultura dell’errore nell’amministrazione. Infine, i servizi del Governo
elettronico dovrebbero essere regolarmente sottoposti a controlli dei rischi legati alla privacy e alla sicurezza. Per farlo la Confederazione dovrebbe fornire ulteriori risorse ai propri centri di competenza, come per esempio MELANI, e affidare loro mandati di ampia portata oppure incaricare regolarmente soggetti terzi (privati) specializzati di effettuare le dovute verifiche sul codice sorgente e sul funzionamento dei relativi programmi. Tutti i rapporti sulla sicurezza (anche quelli redatti da terzi privati) dovrebbero essere resi
pubblici nella loro versione integrale dopo che la falla è stata risolta.
La SGB-FSS ha proposto la seguente formulazione del capoverso 1:
1Al fine di aumentare l’efficienza, creare nuove possibilità e favorire l’accessibilità, le autorità federali perseguono l’impiego di mezzi elettronici per l’interazione tra: …»
Il Cantone BE sottolinea inoltre che all’articolo 4 capoverso 1 lettera a del progetto di legge oltre ai Cantoni sono menzionati anche i Comuni, che non sono però citati
nell’articolo 2 capoverso 2, nell’articolo 12 e nell’articolo 13. Questo potrebbe quindi creare dei dubbi sul fatto che i Comuni siano considerati autorità del diritto cantonale anche negli articoli 2, 12 e 13. Il Cantone BE chiede quindi di verificare se sia necessaria una precisazione a riguardo.
• Proposte di modifica e suggerimenti relativi all’articolo 4 capoverso 2
In merito all’articolo 4 capoverso 2 la CdC e 2 Cantoni (GL e VS) fanno notare che le direttive vincolanti per i Cantoni sancite negli articoli 12 e 13 AP-LMeCA sarebbero in