Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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❖ Reiezione dell’articolo 2

La CdC afferma che i Governi cantonali sono disposti ad accettare l’articolo 2 capoverso 2 solo se le forme di collaborazione precedenti e quelle nuove saranno effettivamente prese in

considerazione nell’avamprogetto e non soppiantate dagli articoli 12 e 13.

3 Cantoni (GE, GL e NW) respingono espressamente l’articolo 2 capoverso 2. Il Cantone GE propone di ritirare questa disposizione e di non imporre questa legge ai Cantoni, neppure nel caso in cui svolgano compiti federali, ma di fare riferimento nel testo solo alle prestazioni e alle offerte della Confederazione. L’approccio dell’ADS ha come obiettivo il miglioramento e la semplificazione dell’amministrazione digitale in Svizzera, una questione rilevante e importante. Pertanto sembra prematuro affrontare adesso il problema dei mezzi da applicare ai Cantoni, in particolare a livello normativo e di regolamentazione. I Cantoni GL e NW respingono il capoverso 2 per gli obblighi imposti ai Cantoni riguardo all’utilizzo dei servizi elettronici delle autorità e all'applicazione degli standard (art. 12 e 13 AP-LMeCA).

eAVS/AI richiede la cancellazione dell’articolo 2 capoverso 2 perché la disposizione che stabilisce l’obbligatorietà degli standard (art. 13 cpv. 2 AP-LMeCA) sarebbe valida anche per l’applicazione del 1° pilastro di assicurazioni sociali/assegni familiari. Dal suo punto di vista l’obbligatorietà degli standard dovrebbe essere necessariamente limitata alla definizione di interfacce e formati di dati nello scambio tra terzi e i sistemi della Confederazione. Per quanto riguarda l’applicazione del 1° pilastro di assicurazioni sociali/assegni familiari, le istruzioni dell’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali forniscono già oggi una copertura sufficiente. In questo senso la definizione di standard per terzi con compiti federali viene considerata parte delle basi legali specifiche

corrispondenti e delle ordinanze e istruzioni emanate successivamente.

La Ligue Vaudoise respinge l’articolo 2 capoverso 3 perché questa disposizione conferisce al Consiglio federale il potere di decidere caso per caso se il Parlamento e i tribunali federali meritino di firmare un accordo di subordinazione. L’associazione ritiene che il Parlamento e i tribunali federali non debbano «assoggettarsi» in quanto la loro organizzazione non dovrebbe essere «sottoposta» al benestare del Consiglio federale. Questi enti dispongono di leggi che disciplinano le loro attività o di disposizioni interne che definiscono i loro processi. Secondo la Ligue Vaudoise, quindi, non sarebbe né sensato né opportuno voler regolamentare questi rapporti

contrattualmente.

3.3.3.5 Articolo 3 Definizioni

Nella presente legge s’intende per: a. Governo elettronico: l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’adempimento dei compiti delle autorità; b. servizi elettronici delle autorità: i mezzi TIC per l’adempimento dei compiti delle autorità.

In merito a queste due definizioni si sono espressi 8 partecipanti alla consultazione e 7 di loro hanno avanzato delle proposte di modifica.

❖ Approvazione dell’articolo 3

Digitale Ökonomie ha accolto con favore queste definizioni. In particolare, ritiene che la scelta fatta in tedesco di lasciare la dicitura inglese «E-Government» per «Governo elettronico» e di usare il corrispettivo in lingua tedesca per «servizi elettronici delle autorità» («elektronische

Behördendienste») sia appropriato anche se potrebbe essere oggetto di critiche.