Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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maggiore efficienza da sola non sarebbe un motivo sufficiente per giustificare il primato assoluto delle procedure digitali («digital first»), perché queste potrebbero penalizzare determinate imprese e settori della popolazione. Per superare il divario digitale

bisognerebbe che a trarre vantaggio dalla maggiore efficienza auspicata siano

innanzitutto le imprese e le persone private, e non l’Amministrazione federale.

Il Cantone BE e l’UCS lamentano che la LMeCA (a differenza della legge del Cantone di Berna sull’amministrazione digitale) non sancisce il primato digitale come principio base di tutte le attività amministrative della Confederazione. A loro avviso il principio del «digital first» potrà diventare realtà soltanto se in futuro i servizi delle autorità verranno

normalmente forniti in modo elettronico e solo in casi eccezionali motivati in altre modalità. La collaborazione tra le autorità sarebbe più semplice se in futuro questo principio venisse applicato a tutti i livelli statali. Il Cantone BE chiede quindi di verificare se questo principio possa essere inserito anche nella LMeCA. A riguardo l’UCS propone la seguente

formulazione del capoverso 1:

«Al fine di aumentare l’efficienza e creare nuove possibilità, le autorità federali

perseguono l’impiego soprattutto di mezzi elettronici per l’interazione tra: (…).»

Secondo il pvl tra i principi della legge dovrebbero essere inseriti anche l’obbligo di

coordinamento (tra tutti i Cantoni) e di sviluppo costante, nonché l’ampliamento dei

processi aziendali elettronici. Già al momento dell’elaborazione delle norme e delle misure si dovrebbe tenere conto dei processi digitali e fare in modo che siano più semplici da adottare.

Secondo Opendata.ch, CH++, Digitale Gesellschaft e digitalswitzerland la

formulazione di questo articolo tiene conto più dei rischi che delle opportunità, tanto che i primi sono citati esplicitamente mentre i secondi no. Per riportare l’equilibrio sarebbe quindi opportuno menzionare anche i principali vantaggi, come la maggiore rapidità e semplicità delle attività amministrative o la maggiore partecipazione. Oltre agli obblighi di coordinamento e accessibilità, mancherebbe inoltre l’obbligo di continuare a seguire costantemente l’evoluzione dei processi di digitalizzazione. Per questo viene proposta l’introduzione di un ulteriore capoverso:

«4 Quando elaborano leggi, ordinanze e linee guida pongono attenzione all’impiego dei mezzi elettronici in modo efficiente e prioritario.»

Secondo il Cantone GE la Confederazione potrebbe fungere da modello per i Cantoni che sono ancora indietro sul fronte del Governo elettronico attuando delle semplificazioni a livello federale e annunciandole nella LMeCA, per esempio menzionando nell’articolo in cui sono sanciti i principi i vantaggi per gli utenti in termini di efficienza. Il capoverso 1,

inoltre, non specifica chi dovrebbe trarre vantaggio dalla maggiore efficienza. La

Confederazione, i Cantoni o gli utenti (cittadini e imprese)?

L’USAM sottolinea che l’utilizzo di mezzi elettronici per l’interazione tra le diverse autorità non deve mettere in pericolo la tutela dei dati riguardanti la sfera privata. In altre parole, il Governo elettronico non dovrebbe essere utilizzato come pretesto per creare tutte le nuove opportunità possibili (art. 4 cpv. 1 lett. a, b e c), vincolanti per i soggetti privati, le imprese e le autorità amministrative.

Alternative Linke Bern obietta che il termine utilizzato, «efficienza», non sia il principio corretto per la strategia di digitalizzazione dei compiti delle autorità e propone di sostituire «efficienza» con «efficacia». Per arrivare a utilizzare software standardizzati, trasparenti e supportati dalla maggior parte dei sistemi, è fondamentale mettere al primo posto l’utilizzo di standard sostenibili e aperti (OSS) e non concentrarsi sul risparmio economico.

L’articolo 4 quindi dovrebbe essere incentrato non sui costi (efficienza) ma sui vantaggi (efficacia).

Il Cantone TI ritiene che il passaggio «Al fine di ... creare nuove possibilità...» contenuto nel capoverso 1 sia eccessivamente vago.