Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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contraddizione con il principio secondo il quale le attività dovrebbero essere coordinate con i Cantoni e si dovrebbe garantire la loro autonomia.

Secondo l’UCS il coordinamento previsto e la garanzia di autonomia non dovrebbero valere soltanto per i Cantoni, ma anche per i Comuni, le città e le rispettive autonomie. In questo capoverso si dovrebbe quindi aggiungere la dicitura «Comuni/città» e le loro autonomie. La legge, inoltre, sancisce il coordinamento con i Cantoni, ma non con i Comuni, nonostante anch’essi potrebbero comunque essere obbligati ad adottare o, in ogni caso, a utilizzare le soluzioni TIC della Confederazione direttamente o tramite i Cantoni. In assenza di un obbligo di coordinamento vincolante e coerente, città e Comuni correrebbero il rischio di vedere andare in fumo gli investimenti effettuati nella

digitalizzazione se fossero obbligati ad adottare soluzioni incompatibili imposte dai livelli statali superiori. L’UCS chiede quindi che nella legge venga inserito questo obbligo e propone la seguente formulazione del capoverso 2:

«Coordinano le proprie attività con i Cantoni, i Comuni e le città e conservano la loro autonomia.»

Secondo l’ASSA in futuro si dovrebbe badare affinché tutti gli enti e gli organi

amministrativi interessati di qualunque livello (anche i Comuni) vengano coinvolti

tempestivamente nei progetti relativi al Governo elettronico (questo perché in passato non sempre è stato così, con conseguenti sprechi da parte delle autorità e malumori nella popolazione che si potevano evitare).

• Proposte di modifica e suggerimenti relativi all’articolo 4 capoverso 3

La CdC e il Cantone LU ritengono che il capoverso dovrebbe contenere anche un invito esplicito a tenere conto dei rischi relativi alla protezione dei dati personali. Pertanto viene proposta la seguente formulazione:

«Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione e tengono conto dei rischi, in particolare quelli relativi alla protezione dei dati, alla sicurezza e alla disponibilità di dati e servizi.»

Secondo il Cantone VS si dovrebbe garantire che attraverso un’ordinanza vengano stabiliti i criteri per l’accessibilità e le condizioni esatte che permetterebbero di dare la precedenza al digitale, in modo tale da non creare un divario digitale che penalizzi

determinate fasce della popolazione. Inoltre bisognerebbe chiarire il concetto di

accessibilità e, in linea di principio, dovrebbe essere inserita la volontà di ridurre il divario digitale.

La formula utilizzata per il capoverso 3 secondo la FER non è sufficientemente vincolante per garantire nella pratica la sicurezza e la disponibilità di dati e servizi per il pubblico e le imprese. L’associazione propone quindi la seguente formulazione:

«Garantiscono che i loro servizi siano accessibili a tutta la popolazione e tengono conto adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per evitare i rischi, in particolare quelli relativi alla sicurezza e alla disponibilità di dati e servizi.»

Per garantire che le prestazioni delle autorità siano accessibili a tutta la popolazione, il PSS ritiene che dovrebbe essere sancito anche il principio in base al quale le autorità, nel rispetto della libertà di scelta dei cittadini di comunicare con le autorità in modo digitale, dovrebbero sempre mettere a disposizione anche un’alternativa analogica, ovvero non digitale.

Secondo l’USAM, per garantire davvero la sicurezza e la disponibilità di dati e servizi per il pubblico e le imprese, il capoverso 3 dovrebbe essere modificato per stabilire che le autorità federali sono incaricate di attuare misure specifiche volte a evitare ogni tipo di rischio. In altre parole, le autorità federali non possono semplicemente «tenere conto dei rischi», ma devono adottare misure volte a garantire la sicurezza e la disponibilità dei dati e dei servizi per gli utenti.