Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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Il Cantone ZH lamenta che lo strumento delle convenzioni possa essere utilizzato solo per

l’adempimento dei compiti federali.

• Proposte di modifica dell’articolo 5

Secondo Médecins Fribourg nel capoverso 5 dovrebbe essere aggiunto che la firma di convenzioni internazionali non deve aggirare alcun aspetto del diritto svizzero, né portare a successive modifiche della legge per soddisfare determinate disposizioni di tali

convenzioni internazionali.

Il Cantone ZH critica il modo in cui è formulato il capoverso 6, in quanto sostiene che sia complicato e di difficile comprensione. La formulazione seguente esprimerebbe in modo più accurato il principio di legalità:

«La conclusione di convenzioni ai sensi di questo articolo è consentita soltanto se

esistono le basi legali necessarie.»

La Conferenza degli incaricati cantonali della protezione dei dati privatim si è espressa favorevolmente sulla riserva inserita nel capoverso 6 a favore dello status giuridico di privati in relazione alla protezione dei dati. Nella formulazione proposta, però, il

capoverso 6 non fornisce alcuna risposta al problema della ripartizione delle competenze tra LMeCA, normativa cantonale in materia di protezione dei dati e legge federale sulla protezione dei dati. Inoltre, anche riguardo alle competenze delle autorità di controllo per la protezione dei dati, vi sono aspetti che non vengono chiariti né nel testo di legge né nel rapporto esplicativo. Le disposizioni relative alla conclusione di convenzioni dovrebbero quindi essere integrate da un regolamento sul diritto in materia di protezione dei dati applicabile o da un regolamento sulle competenze in materia di protezione dei dati.

Dal momento che la conclusione di convenzioni nel settore del Governo elettronico, sia all’interno del territorio svizzero che a livello internazionale, ha delle conseguenze per la protezione dei dati delle persone e delle imprese, la FER ritiene che sia necessario indicare in modo più preciso che la stipulazione di queste convenzioni dovrebbe essere strettamente subordinata al rispetto di determinate condizioni, tra cui la necessità di una base legale formale. La FER propone dunque che il capoverso 6 sia così formulato:

«Quando richiedono basi legali più precise, perché ad esempio riguardano lo status giuridico di persone in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, le

convenzioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che esistano le basi legali richieste.»

❖ Reiezione dell’articolo 5

La CdC ritiene che in generale questa disposizione non sia necessaria. A suo giudizio le basi legali esistenti sarebbero sufficienti per l’ADS come piattaforma politica.

Secondo Digitale Ökonomie questo articolo dovrebbe essere snellito molto o stralciato. A suo avviso l’articolo nel suo complesso sarebbe piuttosto superfluo o comunque gli argomenti trattati sarebbero già sufficientemente regolamentati altrove. In alternativa potrebbe essere utile e sensato concentrarsi su una o due delle questioni principali.

3.3.3.8 Articolo 6 Partecipazioni della Confederazione

1 Per l’adempimento dei propri compiti, nel settore del Governo elettronico la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni, in particolare negli ambiti secondo l’articolo 5 capoverso 1. Tali partecipazioni devono servire all’adempimento di compiti legali delle autorità federali.

2 Il Consiglio federale decide in merito alla partecipazione.