Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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3.3.3.7 Articolo 5 Conclusione di convenzioni

1 Per l’adempimento dei propri compiti, la Confederazione può concludere con altri enti pubblici svizzeri e altre organizzazioni svizzere convenzioni sull’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico e sul finanziamento di tale attuazione, in particolare al fine di: a. garantire l’interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni interessati; b. semplificare la messa a disposizione e l’esecuzione per via elettronica delle prestazioni delle autorità.

2 Le convenzioni disciplinano, laddove opportuno, in particolare: a. le competenze; b. l’organizzazione; c. il finanziamento; d. il diritto applicabile.

3 Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica propria.

4 Il Consiglio federale può concludere autonomamente le convenzioni.

5 Può concludere autonomamente anche trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2.

6 Se richiedono ulteriori basi legali, perché ad esempio riguardano lo status giuridico di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, le convenzioni di cui al presente articolo sono ammesse, sempre che esistano le basi legali richieste.

La base legale per la conclusione di convenzioni è stata approvata dalla maggioranza per tacito assenso. Tuttavia, 9 partecipanti alla consultazione approvano solo in parte questa disposizione e hanno fatto pervenire alcune proposte di modifica. Le osservazioni riguardano in particolare le limitazioni alle convenzioni per motivi legati alla protezione dei dati. 2 partecipanti alla

consultazione (tra cui la CdC) hanno respinto la disposizione.

❖ Approvazione dell’articolo 5

2 Cantoni (GR, ZH) hanno espressamente approvato la base legale per la conclusione di

convenzioni.

❖ Approvazione parziale dell’articolo 5

La CdC e 4 Cantoni (GR, NW, VD, VS) fanno presente che per la conclusione delle relative convenzioni, così come disposto all’articolo 6, potrebbero essere necessarie ulteriori basi legali, soprattutto nel caso in cui la collaborazione prevede il trattamento di dati personali. La disposizione viene quindi criticata in quanto si ritiene che le norme in materia di protezione dei dati siano formulate in modo troppo vago (sia nella legge che nel rapporto esplicativo). Il Cantone VD,

inoltre, sottolinea che le attuali differenze tra le normative in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni potrebbero portare a ulteriori restrizioni, che dovrebbero essere rispettate anche dalle organizzazioni che partecipano alle convenzioni.

Il Cantone VD non ritiene accettabile che ai Cantoni non sia data la possibilità di partecipare alla definizione delle condizioni per la conclusione delle convenzioni, nonostante debbano poi

sostenerne i costi in misura proporzionale all’utilizzo (ai sensi dell’art. 7 LMeCA).