Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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❖ Approvazione parziale dell’articolo 3
• Proposte di modifica e suggerimenti relativi all’articolo 3
Secondo la CdC la definizione di servizi elettronici delle autorità sarebbe troppo ampia perché oggi praticamente tutto quello che accade nell’amministrazione potrebbe essere considerato un mezzo di questo tipo, anche i sistemi di comunicazione interni, per
esempio, o un controllo degli affari. Dal rapporto esplicativo, invece, si capisce che con questo termine si fa riferimento soltanto ai servizi di base e ai servizi elettronici. La
definizione fornita quindi dovrebbe essere più precisa.
Il Cantone VS ritiene sensato fornire una definizione di attività e servizi elettronici. A priori la legge potrebbe contenere elementi più esaustivi rispetto a quelli presunti e indicati nei commenti alla legge.
Il Cantone BL propone di sostituire la dicitura «prestazioni di servizi elettroniche delle autorità» con «mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità», come nel titolo della legge. Inoltre, nella definizione si dovrebbe fare riferimento «ai servizi di base e ai servizi elettronici» così come riportato nel rapporto esplicativo.
L’UCS critica il fatto che la legge rimane vaga su quali siano i servizi che possono essere considerati servizi di base e servizi elettronici. Il fatto che vengano però menzionate alcune applicazioni, come lo sportello unico per le imprese «EasyGov.swiss» e
«eTraslocoCH», aiuta a farsi un’idea. Secondo l’UCS lo sportello unico per le imprese è un passo avanti apprezzabile per la Confederazione. Ma potenzialmente potrebbe anche spingersi oltre il semplice svolgimento di compiti per l’esecuzione del diritto federale.
Pertanto bisognerebbe fornire una definizione chiara e stabilire dei limiti.
Contemporaneamente anche in questo caso nella legge dovrebbero essere definiti dei principi per quanto riguarda, per esempio, l’economicità e la fattibilità dei progetti relativi ai servizi di base e ai servizi elettronici.
CCC-CH ritiene che non si dovrebbe parlare di servizi elettronici delle autorità (lett. b) ma piuttosto di «servizi del Governo elettronico», termine che sarebbe maggiormente in linea anche con il concetto di Governo elettronico introdotto alla lettera a.
Secondo la Posta CH SA nell’articolo 3 dovrebbe essere inserita anche una definizione chiara del termine «attività amministrativa ausiliaria» utilizzato nell’articolo 9.
Il Partito Pirata ritiene che questi termini non siano né di uso comune né sempre validi nel tempo e propone di sostituirli con i termini «amministrazione elettronica» e «mezzi elettronici».