Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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Il Cantone BE e l’UCS propongono di modificare la parte finale del capoverso 1 come segue:
«... [Il Consiglio federale] Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello nazionale o internazionale.»
Se possibile il Consiglio federale dovrebbe basarsi su standard nazionali, segnatamente gli standard eCH. La convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera dal 2020 regolamenta già questo aspetto (cfr. n. 1.4 della convenzione).
Il Cantone ZH sottolinea che gli standard devono essere aperti perché in questo modo possono essere riutilizzati, verificati e sviluppati meglio. Inoltre sarebbe auspicabile introdurre l’obbligo di promuovere l’utilizzo di soluzioni leggibili da una macchina. Si pensi per esempio a soluzioni aperte come REST, Semantic Web o Linked (Open) Data che, in modo semplice e indipendentemente dall’uso di applicazioni specifiche, offrirebbero la possibilità di trattare i dati e pubblicarli come OGD. Viene quindi chiesto di formulare come riportato di seguito l’articolo 13 capoverso 1:
«Il Consiglio federale può obbligare le autorità della Confederazione assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono la collaborazione tra sistemi diversi in un processo continuo. Si basa su standard aperti e leggibili da una macchina riconosciuti o diffusi a livello internazionale.» Il Cantone ZH aggiunge inoltre che gli standard dovrebbero però essere definiti in
collaborazione con i Cantoni. Tale collaborazione dovrebbe essere chiaramente
disciplinata nella legge.
Opendata.ch, CH++, Digitale Gesellschaft, Swiss Data Alliance e digitalswitzerland
ritengono che la formulazione del capoverso 1 «Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale.» sia troppo blanda e in contrasto con il senso e lo scopo degli standard. Inoltre la diffusione di uno standard non è un criterio sufficiente a stabilirne l’adeguatezza per la Svizzera e le sue autorità. Viene pertanto suggerito di aggiungere una frase come la seguente:
«Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale. Se possibile e
opportuno vengono scelti standard disponibili liberamente e gratuitamente e che
dispongono di un’implementazione di riferimento aperta come software open source.»
digitalswitzerland a questo proposito propone la seguente formulazione:
[…] Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale. Se possibile e opportuno vengono scelti standard disponibili sul mercato e che dispongono di
un’implementazione di riferimento aperta.»
Digitale Ökonomie, per analogia, propone di sostituire il capoverso 1 con il seguente: «Per sostenere la collaborazione tra sistemi diversi in un processo continuo, il Consiglio federale si basa su standard e interfacce tecniche, organizzative e procedurali
riconosciute o diffuse a livello internazionale e disponibili senza limitazioni. Li dichiara obbligatori per le autorità della Confederazione assoggettate alla presente legge.»
CORSTAT vorrebbe un chiaro riferimento agli standard aperti e propone la seguente modifica dell’ultimo periodo del capoverso 1:
«Si basa su standard aperti riconosciuti o diffusi a livello internazionale.»
Secondo economiesuisse si dovrebbe fare riferimento in modo esplicito a interfacce standardizzate e leggibili da una macchina utilizzate all’interno dell’amministrazione e con l’esterno.
Il PES fa presente che gli standard hanno un valore se sono rispettati e quindi
garantiscono una comunicazione fluida tra organi diversi. La semplice formulazione «Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale.» quindi non è sufficiente. Gli standard, inoltre, dovrebbero essere il più possibile accessibili liberamente e aperti,
perché soltanto in questo modo possono essere coerenti con i principi di OSS e OGD definiti negli articoli precedenti.