Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/73: Ordinanza sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile · 9 pagine

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dazio preferenziale prevista dal CEPA. Le aliquote preferenziali sono fissate nell’ordinanza del 27 giugno 19957 sul libero scambio 2, che recepisce nel diritto nazionale le concessioni fatte all’Indonesia secondo il CEPA ed elenca le condizioni alle quali vengono accordate: oltre all’obbligo di fornire la prova di sostenibilità, devono essere rispettate le regole di origine. L’olio di palma e l’olio di palmisti devono inoltre essere trasportati in Svizzera in cisterne da al massimo 22 tonnellate (eccezione: olio di palma «Red Virgin» in bottiglie di non più di 2 litri). I criteri di sostenibilità sono definiti nella presente ordinanza. Se il CEPA sarà approvato spetterà al Consiglio federale adeguare l’ordinanza sul libero scambio 2.

Le importazioni non preferenziali di olio di palma e olio di palmisti dall’Indonesia nonché tutte le importazioni preferenziali e non preferenziali di olio di palma e olio di palmisti dal resto del mondo non rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza. Questa merce può quindi essere importata anche senza prova di sostenibilità.

Art. 2 Prova di sostenibilità: forma, termine e validità

L’articolo 2 stabilisce che la prova di sostenibilità è fornita mediante un certificato della catena d’approvvigionamento rilasciato da uno dei sistemi di certificazione riconosciuto di cui all’articolo 3. La premessa è che l’importatore si procuri anticipatamente questo certificato conformandosi alle regole del rispettivo sistema di certificazione. Con il certificato della catena di approvvigionamento l’importatore può acquistare olio di palma o di palmisti prodotto in conformità con uno dei sistemi di certificazione elencati all’articolo 3 e venderlo come olio di palma o di palmisti certificato. Il certificato della catena di approvvigionamento ha una validità di cinque anni e viene verificato ogni anno da una società di audit indipendente; affinché il certificato possa essere approvato, l’importatore deve presentare alla SECO una domanda in tal senso, disciplinata in dettaglio all’articolo 4. Con l’approvazione di questa domanda, la prova di sostenibilità è considerate fornita.

Art. 3 Sistemi di certificazione riconosciuti

I seguenti sistemi di certificazione sono stati giudicati una prova di sostenibilità sufficiente secondo i requisiti del CEPA:

 certificazione secondo la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), modello di catena di approvvigionamento Identity Preserved (IP) in base agli RSPO Principles and Criteria del 2013 o del 20188 e ai Supply Chain Certification Systems del 2017 o del 20209;

 certificazione secondo la RSPO, modello di catena di approvvigionamento Segregated (SG), in base agli RSPO Principles and Criteria del 2013 o del 201810 e ai Supply Chain Certification Systems del 2017 o del 202011;

 certificazione secondo l’International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS), Segregated, in base all’ISCC PLUS System Document del 201912,

7 RS 632.319

8 Consultabile all’indirizzo www.rspo.org > P&C 2018 > Updates.

9 Consultabile all’indirizzo www.rspo.org > Certification > RSPO Supply Chain.

10 Consultabile all’indirizzo www.rspo.org > P&C 2018 > Updates.

11 Consultabile all’indirizzo www.rspo.org > Certification > RSPO Supply Chain.

12 Consultabile all’indirizzo www.iscc-system.org > Process > ISCC Documents > ISCC PLUS > ISCC PLUS System Document. 452.64-00001 \ COO.2101.104.3.3504358 5/9