Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/73: Ordinanza sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile · 9 pagine

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L’importatore deve poterlo comprovare anche in caso di controlli a posteriori da parte dell’AFD (p. es. in caso di sospetti d’abuso). Se non è in grado di farlo, l’autorità può reclamare la differenza del dazio in applicazione dell’articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo (DPA). A seconda dell’infrazione, l’importatore può anche essere sanzionato secondo l’articolo 117 e seguenti della legge del 18 marzo 200516 sulle dogane (LD).

Art. 6 Verifica dei sistemi di certificazione

In collaborazione con l’UFAM, la SECO riesamina regolarmente i sistemi di certificazione approvati per garantire che siano idonei a certificare che l’olio di palma da importare sia conforme agli obiettivi di sostenibilità previsti dal CEPA. Nel farlo provvede in particolare affinché le organizzazioni di normazione garantiscano l’attuazione efficace dei sistemi di certificazione, che operino in modo trasparente e che tali sistemi siano controllati da organismi indipendenti. Per essere inserito nell’elenco dell’articolo 3, un sistema di certificazione deve garantire la tracciabilità dell’olio di palma. L’Amministrazione federale terrà conto delle eventuali segnalazioni provenienti da terzi, ad esempio dall’industria e in particolare dalla società civile. Se necessario la SECO consulterà gli esperti dei settori interessati.

Se un sistema di certificazione ammesso secondo l’articolo 3 non soddisfa più i requisiti elencati all’articolo 6 capoverso 1, il Consiglio federale lo cancella dall’elenco dell’articolo 3. L’Esecutivo può inoltre verificare in qualsiasi momento se i sistemi di certificazione soddisfano ancora i requisiti predefiniti, in particolare se si sospettano problemi sistemici.

È possibile, infine, valutare sistemi di certificazione nuovi o versioni rivedute/versioni esistenti sulla base dei criteri di cui al capoverso 1 e, se necessario, aggiungerli all’elenco dei sistemi approvati di cui all’articolo 3.

Art. 7 Entrata in vigore

L’esatta data di entrata in vigore, che dovrà coincidere con quella del CEPA, sarà fissata in un secondo momento. La condizione di sostenibilità sarà quindi applicata fin dal primo giorno di validità dell’Accordo, sempre che il popolo svizzero lo approvi alle urne il 7 marzo 2021.

4 Ripercussioni dell’ordinanza

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

La verifica delle prove di sostenibilità e la revisione dei sistemi di certificazione ammessi comporteranno per gli uffici interessati un carico di lavoro supplementare, che dovrebbe però risultare contenuto dato che il controllo dei certificati delle catene d’approvvigionamento assorbe soltanto poche risorse e quello dei sistemi di certificazione approvati viene solitamente effettuato regolarmente a distanza di qualche anno. Le risorse esistenti dovrebbero pertanto bastare. Per la Confederazione non si prevedono quindi ripercussioni né finanziarie né in termini di personale o di altro tipo.

15 RS 313.0

16 RS 631.0 452.64-00001 \ COO.2101.104.3.3504358 7/9