Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/73: Ordinanza sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile · 9 pagine

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4.2 Ripercussioni per i Cantoni

L’ordinanza non ha ripercussioni per i Cantoni.

4.3 Ripercussioni per l’economia

L’ordinanza non ha alcun impatto sull’economia perché riguarda un numero molto limitato di aziende e si applica solo all’olio di palma importato dall’Indonesia all’aliquota preferenziale. L’attuazione di questo testo normativo riflette inoltre la prassi del mercato svizzero, che consiste nell’importare olio di palma prodotto in maniera sostenibile basandosi su certificati di approvvigionamento, il che significa che per le aziende interessate gli oneri supplementari saranno probabilmente molto esigui. L’ordinanza consente anche di sfruttare le concessioni sull’olio di palma e l’olio di palmisti alle condizioni previste dal CEPA, cosa che dovrebbe permettere alle aziende interessate di risparmiare sui costi.

4.4 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente

L’ordinanza non ha ripercussioni né sulla società né sull’ambiente in Svizzera. Consente di attuare efficacemente la condizione di sostenibilità a cui sono subordinate le concessioni sull’olio di palma accordate all’Indonesia nell’ambito del CEPA. In questo modo si crea un incentivo concreto per una produzione di olio di palma più sostenibile in Indonesia e si garantisce che il CEPA non venga sfruttato per incentivare nel Paese asiatico il commercio di olio di palma prodotto a scapito della società e dell’ambiente. Attraverso la condizione di sostenibilità e l’attuazione a livello nazionale, la Svizzera rafforza inoltre gli sforzi globali per una produzione sostenibile dell’olio di palma. Il ricorso ad alcuni dei sistemi di certificazione esistenti e la loro costante revisione alimentano infine la concorrenza tra le organizzazioni di normazione e la spinge nella direzione di una maggiore sostenibilità.

5 Aspetti giuridici

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente ordinanza si riallaccia agli impegni internazionali della Svizzera definiti nel CEPA. Disciplina e specifica le modalità di attuazione della condizione di sostenibilità a cui sono subordinate le concessioni svizzere sull’olio di palma indonesiano. I sistemi di certificazione selezionati soddisfano e garantiscono il rispetto dei criteri di sostenibilità del CEPA. In sede di elaborazione dell’ordinanza si è cercato di definire i requisiti in maniera per quanto possibile diretta e chiara, badando affinché la loro attuazione non comporti oneri eccessivi per gli esportatori, gli importatori e le autorità preposte ai controlli. L’attuazione della condizione di sostenibilità deve quindi essere particolarmente rigorosa, ma al tempo stesso ostacolare il meno possibile gli scambi commerciali tra le parti.

La presente ordinanza è anche compatibile con la normativa OMC. Il CEPA è un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV:8 (b) del GATT. Il trattamento preferenziale previsto costituisce quindi una deroga consentita al principio della nazione più favorita (NPF). Questo trattamento preferenziale può essere vincolato a ulteriori condizioni, sempre che l’altra parte le accetti. Una di queste è appunto la condizione di sostenibilità a cui sono subordinate le concessioni sull’olio di palma. Le concessioni concordate nel CEPA e le condizioni a cui sono soggette non hanno alcuna incidenza sulle tariffe per l’olio di palma applicate dalla Svizzera nei confronti delle altre parti contraenti dell’OMC.

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