Rapporto esplicativo OPT

Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (impianti solari fuori delle zone edificabili)

1. Punti essenziali dell’avamprogetto

Con gli adeguamenti proposti si intende facilitare la realizzazione di impianti solari fuori delle zone edificabili. Le semplificazioni contribuiranno ad aumentare il numero dei nuovi impianti. Le disposizioni vanno a completare l’incentivazione finanziaria delle energie rinnovabili da parte della Confederazione. Nella sua seduta del 18 giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato il Messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Il progetto è inteso a rafforzare il potenziamento delle energie rinnovabili indigene e la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera, in particolare anche nei mesi invernali.

Le disposizioni speciali del diritto in materia di pianificazione del territorio concernenti gli impianti solari si basano su richieste presentate nell'ambito delle deliberazioni parlamentari in merito alla legislazione in materia agricola e di pianificazione del territorio. L'articolo 18a della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), nella sua versione del 22 giugno 2007, conteneva disposizioni materiali, ovvero disciplinava in quali circostanze gli impianti solari dovevano essere autorizzati nelle zone edificabili e agricole. Con la revisione del 15 giugno 2012, la disposizione è stata principalmente riformulata per quanto concerne la procedura: a partire da allora disciplina le condizioni alle quali gli impianti solari possono essere costruiti senza obbligo di autorizzazione. Le questioni materiali sono affrontate solo nel capoverso 4 ed esclusivamente in relazione agli aspetti estetici. Poiché l'esenzione dall'autorizzazione significa semplicemente che non sussiste alcun interesse preponderante a una verifica preliminare della conformità al diritto, ne risultano alcune incertezze relative alla prassi.

Nella misura in cui l'articolo 18a LPT dichiara che gli impianti solari fuori delle zone edificabili non necessitano di autorizzazione, si può dedurre che il principio della separazione tra comprensori edificabili e comprensori non edificabili (qui di seguito: principio della separazione) non contrasta a priori, in termini di diritto materiale, con gli impianti solari in questione secondo l'intenzione del legislatore.

Più difficile da risolvere è la questione relativa alle condizioni alle quali gli impianti solari fuori delle zone edificabili sono altrimenti ammessi. Le disposizioni più rilevanti nella pratica per la valutazione sono gli articoli 24 e 24c LPT. Lo scopo del presente avamprogetto di revisione è specificare i casi,

relativamente ad alcuni impianti consueti, in cui gli impianti solari sono di regola d'ubicazione vincolata e in quale rapporto stanno con edifici e impianti non conformi alla zona. Ciò dovrà contribuire all'unificazione del diritto, a semplificare e accelerare le procedure in questi casi e a dare più sicurezza ai pianificatori.

Nella misura in cui è possibile a livello di ordinanza (art. 32a dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio [OPT; RS 700.1]), saranno attuate anche le richieste della mozione Cattaneo del 4 maggio 2021 (21.3518 «Meno burocrazia per nuovi impianti solari. Estendere la procedura di annuncio»). La mozione non è stata ancora trasmessa, ma l'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha proposto che venga accolta.