Rapporto esplicativo OPT

Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (impianti solari fuori delle zone edificabili)

Va sottolineato che i tipi di impianti non enumerati nel nuovo articolo 32c proposto non possono essere considerati automaticamente come impianti d'ubicazione vincolata fuori delle zone edificabili.

Essi devono essere valutati, caso per caso, sulla base della prassi sviluppata dal Tribunale federale.

Ciò vale in particolare per gli impianti solari termici (impianti solari che producono calore). Naturalmente, è ipotizzabile che su pareti antirumore opportunamente posizionate fuori delle zone edificabili possano essere installati anche tali collettori solari, con i quali in estate le reti di teleriscaldamento potrebbero essere rifornite di calore in modo altamente efficiente. Tali casi potrebbero, tuttavia, essere rari; è quindi più ragionevole valutare i progetti caso per caso secondo la prassi generale dei tribunali - e tenendo conto degli elevati interessi per la sostituzione dell'energia generata a partire da fonti non rinnovabili con l'energia proveniente da fonti rinnovabili.

Capoverso 1, frase introduttiva

Con impianti solari allacciati alla rete elettrica si intendono gli impianti fotovoltaici che non vengono utilizzati nel funzionamento a isola.

Il motivo per cui gli impianti solari termici non vi rientrano e devono quindi essere valutati secondo i principi generali della giurisprudenza del Tribunale federale è stato già spiegato nell'introduzione.

Le stesse considerazioni valgono per gli impianti a isola. L'energia prodotta in tali impianti, in ogni caso, va solo a beneficio dell’utenza locale. In questo caso, più energia prodotta significa sempre più energia consumata o più energia che resta inutilizzata. Ciò non vuol dire che i sistemi a isola non possano essere d'ubicazione vincolata (o addirittura conformi alla zona, se sono necessari per l'agricoltura nelle zone agricole), se sono soddisfatte le relative esigenze. Semplicemente non rientrano nell'oggetto di disciplinamento previsto dall'articolo 32c.

Esplicitando che si tratta di impianti «fuori delle zone edificabili» si menziona ancora una volta ciò che era già chiaro dalla rubrica: si tratta solo di impianti fuori delle zone edificabili. All'interno delle zone edificabili, i tipi di impianti interessati da questa disposizione sono comunque di regola conformi alla zona. All'interno delle zone edificabili, un interesse pubblico sufficiente a non autorizzarli o ad autorizzarli a condizioni restrittive sussiste generalmente tutt'al più nelle zone protette.

«.... possono essere in particolare d'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT)» significa che è fatta salva la ponderazione globale degli interessi (art. 24 lett. b LPT). Nell’ambito di questa ponderazione, nella pratica un’autorizzazione deve quindi anche essere negata quando un progetto viola altre disposizioni giuridiche, ad esempio in materia di protezione delle acque o della natura e del paesaggio. Dal punto di vista della tecnica legislativa, in altre disposizioni si è già proceduto in questo modo, ad esempio nell'articolo 39 capoversi 1 e 2 OPT, ma anche nell'articolo 24b capoverso 1 secondo periodo LPT. «Possono» si riferisce, da un lato, al fatto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'ubicazione vincolata non può essere separata in modo preciso e definitivo dalla ponderazione degli interessi (cfr. sentenza del Tribunale federale 1A.186/2002 del 23 maggio 2003, cons. 3.4). D'altro lato, segnala altresì che, soprattutto nelle zone protette, le autorità preposte al rilascio

dell'autorizzazione possono anche arrivare a un altro risultato. Rientrare nelle condizioni di cui alle lettere a-c non garantisce di ottenere alla fine un'autorizzazione edilizia in ogni caso.

Lettera a

Questa disposizione disciplina il caso meno problematico e allo stesso tempo più importante in termini di politica energetica, ovvero quello degli impianti fotovoltaici che vengono integrati in superfici comunque già esistenti o in costruzione. Come esempi principali vengono menzionati le facciate, le dighe e le pareti antirumore.

L'idea della disposizione è quella che si possano utilizzare le superfici comunque esistenti, finché ci sono, per la produzione di energia.

Sono quindi escluse dal campo d'applicazione le superfici che:

- esistono già ma sono illegali;

- anche se al momento esistono legalmente, hanno un orizzonte temporale così breve che la costruzione di un impianto fotovoltaico limitato a questo orizzonte non sembra molto ragionevole.