Rapporto esplicativo OPT
Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 8 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (impianti solari fuori delle zone edificabili)
2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni
Tali modifiche non comportano né conseguenze finanziarie né conseguenze a livello di personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Al contrario, ampliano le categorie degli impianti solari non soggetti ad autorizzazione in un'area importante nella pratica, ma irrilevante nella fattispecie (zone per il lavoro; art. 32a). Fuori delle zone edificabili, creano sicurezza giuridica per le categorie di impianti solari realmente importanti relativamente all'ubicazione vincolata ai sensi dell'articolo 24 lettera a LPT (art. 32c) e al rapporto con gli edifici e gli impianti non conformi alla zona ai sensi dell'articolo 24c LPT (art. 42 cpv. 5). Vengono così ridotte o quanto meno accelerate le procedure e, di conseguenza, si ridimensiona l'onere delle autorità cantonali e comunali competenti.
3. Conseguenze su economia, ambiente e società
Le modifiche previste non hanno conseguenze su economia, ambiente e società.
4. Compatibilità con il diritto europeo
Le modifiche previste non hanno alcun impatto sugli obblighi della Svizzera secondo il diritto europeo.
5. Commento alle singole disposizioni
Articolo 32a
I Cantoni hanno una competenza relativamente ampia per designare, nelle loro disposizioni legislative interne, quali impianti solari all'interno delle zone edificabili non devono essere soggetti ad autorizzazione (art. 18a cpv. 2 lett. a LPT). L'articolo 18a capoverso 1 LPT e l'articolo 32a (nonché l'art. 32b) OPT vanno oltre e vietano ai Cantoni di esigere un'autorizzazione edilizia per alcuni impianti solari.
L'articolo 32a OPT disciplina in generale, per le zone edificabili e agricole, quando gli impianti solari sono sufficientemente adattati a un tetto da poter essere considerati esenti dall'autorizzazione (su riserva dell'art. 18a cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LPT). Tali requisiti sono difficilmente soddisfatti con i consueti impianti sui tetti piani. A quanto pare, finora non più di una minoranza dei Cantoni ha fatto uso della possibilità di dichiarare come non soggetti ad autorizzazione tali impianti situati in tipi di zone edificabili meno sensibili.
Con la presente modifica di ordinanza, la Confederazione regola ora la questione in modo specifico per le zone per il lavoro. Tali zone corrispondono al tipo di zona edificabile che presenta i requisiti estetici meno severi, ma ha una notevole importanza in termini di potenziale degli impianti solari. Pertanto, concretizzando l'articolo 18a capoverso 1 LPT, viene ora definito a livello di ordinanza quando tali impianti sono considerati esenti dall'obbligo di autorizzazione anche nei casi in cui il diritto cantonale non ha fatto uso della competenza di cui all'articolo 18a capoverso 2 lettera a LPT.
Altrimenti, tale competenza rimane invariata: la legge cantonale può stabilire altri casi in cui gli impianti solari non necessitano di un'autorizzazione edilizia in alcuni tipi di zone edificabili meno sensibili dal punto di vista estetico.
I criteri della nuova disposizione sono scelti in modo tale da non compromettere del tutto le competenze di Cantoni e Comuni in materia di estetica e da permettere comunque lo sfruttamento del potenziale dell'energia solare nel modo più efficiente possibile con i tipi consueti di impianti.