Rapporto esplicativo OPT

Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (impianti solari fuori delle zone edificabili)

Di conseguenza, nell'autorizzazione il destino dell'impianto deve dipendere dal destino della superficie in cui viene integrato. Gli edifici fuori delle zone edificabili non dovrebbero rimanere più a lungo del necessario solo perché vi è stato installato un impianto solare.

«Integrati esteticamente» significa che in primo piano non vi è l'integrazione funzionale. Che l'impianto solare sia avvitato su una facciata o che partecipi alla funzione di quest'ultima è irrilevante. Soprattutto quando si tratta di evitare il più possibile il surriscaldamento dei moduli (per il grado di efficienza), l'integrazione funzionale potrebbe essere uno svantaggio inutile, poiché una certa distanza dalla facciata, dalla diga o dalla parete antirumore aiuta a dissipare il calore. Ciò che conta è l'integrazione estetica: la superficie dovrà apparire il più possibile neutra dal punto di vista ottico.

Lettera b

La lettera b disciplina un caso speciale. Nel caso dei bacini d'accumulazione nello spazio alpino, il paesaggio appare già fortemente segnato dalla tecnologia (volta alla produzione di energia elettrica) data la presenza di un'imponente diga. In virtù della lettera a, l'energia solare potrebbe addirittura essere prodotta sulla diga. Un impianto solare galleggiante nel bacino d'accumulazione può completare tale produzione ed eventualmente produrre altra preziosa elettricità nella stagione invernale senza pregiudicare in modo sproporzionato la natura e il paesaggio. Con «nello spazio alpino» ci si riferisce in linea di principio a un’altitudine a partire da circa 1800 s. l. m. A tali altitudini, l’importanza del lago come habitat è di regola già sensibilmente ridotta e il vantaggio legato all’ubicazione in termini di produzione energetica nei mesi invernali è già chiaramente percepibile.

Tuttavia i casi in cui al rilascio dell'autorizzazione si opporranno interessi preponderanti saranno più frequenti nel campo d'applicazione della lettera b che nel campo d'applicazione della lettera a. I bacini d'accumulazione possono essere elementi attrattivi di un paesaggio montano che potrebbero risultare pregiudicati in modo sproporzionato da impianti solari galleggianti.

Lettera c

La lettera c integra il tema dell'agrivoltaico (tematizzato ad es. nel postulato Bendahan 19.4219 «Sostenere e agevolare dei progetti pilota nel settore agrivoltaico»). Il senso della lettera c’è, in particolare, la creazione di condizioni quadro che consentano la costruzione di impianti di prova in luoghi idonei, ovvero ragionevolmente in particolare in territori meno sensibili adiacenti a zone edificabili. Per gli impianti in aree piuttosto sensibili l'autorizzazione deve essere negata in base all'ancora necessaria ponderazione globale degli interessi, anche quando sono adiacenti a zone edificabili (anche i terreni vicini alle zone edificabili possono essere sensibili, per cui non si deve solo considerare le esigenze della protezione della natura e risparmiare i paesaggi protetti, ma si deve anche tener conto della Concezione «Paesaggio svizzero» e, in particolare, del suo obiettivo 9 [«Proteggere i paesaggi periurbani da un’ulteriore dispersione degli insediamenti»]). Chiaramente, le zone edificabili in questione sono quelle effettivamente necessarie secondo i criteri dell'articolo 15 LPT. Le aree meno problematiche sono quelle adiacenti ai comprensori già edificati.

Non è sufficiente che nonostante la presenza degli impianti solari si possano ancora coltivare i terreni. Si tratta piuttosto di ottenere maggiori rese grazie agli impianti solari. Da una parte sono autorizzati impianti di ricerca che, sulla base di ragionevoli attese del settore, mirano a fornire i relativi risultati. Dall'altra, possono essere autorizzati impianti che utilizzano i risultati comprovati dagli impianti di ricerca.

Capoverso 2

In genere le autorizzazioni per tali impianti non devono essere rilasciate «per sempre». In particolare, nei casi di cui alla lettera a l'autorizzazione deve decadere quando decade quella per la «superficie esistente» o quando tale superficie deve essere rimossa. Se gli impianti di ricerca secondo la lettera c mostrano che le sinergie sperate non si presentano, gli impianti solari devono essere smantellati, a meno che non venga nuovamente autorizzato un impianto sperimentale secondo la lettera c.