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Consultazione 2021/103: Scenario di riferimento 2030/2040 per la pianificazione delle reti elettriche · 36 pagine
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N. di registrazione: BFE-471.3-20/10
Un ulteriore impatto sulle capacità di importazione della Svizzera potrebbe essere determinato dalle regole attualmente definite nell’ambito del «Clean Energy Package» dell’UE, che prevedono
un’ottimizzazione delle capacità di scambio tra gli Stati dell’Unione Europea. Ciò dicasi, in particolare, per le disposizioni vigenti in materia di capacità minima di scambio: entro la fine del 2025, infatti, i Paesi europei dovranno riservare almeno il 70% delle capacità transfrontaliere agli scambi tra gli Stati membri dell’UE.
Nella prassi quotidiana, le capacità di frontiera effettivamente disponibili per l’approvvigionamento elettrico saranno inferiori rispetto ai valori massimi rappresentati nella Tabella 21 a perimetro di rete completo – a seconda della disponibilità della rete e del parco di centrali, della produzione e dei consumi attesi e del carico della rete nei Paesi confinanti. Le possibilità di esportazione
presumibilmente limitate dei Paesi limitrofi e i conseguenti vincoli sulle possibilità di importazione della Svizzera devono essere tenuti in considerazione nelle riflessioni sulla sicurezza di approvvigionamento elettrico, ad esempio nelle analisi sulla System Adequacy (abbinate alle analisi dei rischi).
I parametri quantitativi per il dimensionamento delle reti elettriche nell’ambito della loro pianificazione devono essere fissati per determinate ore dell’anno, indipendentemente da eventuali limitazioni alle possibilità di importazione. In caso contrario, l’importazione di elettricità sarebbe costantemente ridotta, ossia anche in periodi dell’anno in cui i Paesi confinanti con la Svizzera sarebbero in grado di
esportare.
7.3 L’assenza di un accordo sull’energia e le sue ripercussioni sulle reti elettriche
L’assenza di un accordo sull’energia elettrica con l’UE non costituisce uno scenario a sé, sebbene il fatto che non sia più possibile prevedere quando sarà stipulato si ripercuote su tutti gli scenari dello SCR CH. Un accordo sull’energia elettrica tra la Svizzera e l’UE prevederebbe sostanzialmente il recepimento su vasta scala degli acquis comunitari13 e regolamenterebbe l’accesso alle piattaforme di mercato europee e al conseguente accoppiamento dei mercati14.
Senza un accordo sull’energia elettrica, per integrare Swissgrid nei processi tecnici occorrerà in particolare trovare regolamentazioni separate con cui garantire la sicurezza operativa della rete di trasporto svizzera. Nello specifico, si tratta di risolvere temi quali i flussi di carico imprevisti e la
conseguente maggiore sollecitazione di elementi critici della rete, il crescente ricorso al «redispatch» ecc. Ciò potrebbe anche rendere necessari ulteriori investimenti nella rete di trasporto svizzera al fine di mantenere la stabilità della rete elettrica del nostro Paese, proteggerla dai sovraccarichi provenienti dall’estero e garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento. Come citato al capitolo 7.2, le regole stabilite nel «Clean Energy Package» dell’UE possono avere un impatto sulle capacità di trasporto della Svizzera. Il mancato accesso ai mercati, inoltre, comporta una serie di conseguenze a livello economico, che si concretizzano ad esempio nella tendenza a un aumento dei prezzi
all’ingrosso e in limitate possibilità di smercio della produzione elettrica nazionale, nello specifico dell’energia idroelettrica svizzera, all’estero. Nel complesso, l’assenza di un accordo sull’energia elettrica si ripercuote negativamente sull’operatività di sistema delle reti elettriche, sulle possibilità di importazione e sull’economia nazionale.
Qualora la situazione dovesse acuirsi limitando ulteriormente le importazioni, ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LAEl il Consiglio federale può sin d’ora indire pubbliche gare per l’acquisizione di energia elettrica. Se in seguito all’allacciamento di nuove centrali, ad esempio, dovessero scaturire requisiti più stringenti per le reti elettriche, i gestori dei livelli LR1 e LR3 dovranno tenerne conto nei loro piani pluriennali ai sensi dell’articolo 9d capoverso 1 LAEl (entrato in vigore il 1° giugno 2021).
13 Per acquis comunitari europei s’intendono tutte le disposizioni di legge dell’UE in ambito elettrico.
14 Accoppiamento tra l’assegnazione di capacità e di elettricità al fine di un utilizzo più efficiente delle capacità di trasporto limitatamente disponibili tra i diversi Paesi e le diverse zone di offerta. 29/36 BFE-D-433E3401/362