Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/113: Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente · 14 pagine
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4 Analisi dei pareri sulle singole disposizioni del progetto
Le seguenti proposte e osservazioni sono state avanzate riguardo ai diversi temi.
4.1 In generale
I Cantoni AG, BS, SH, ZG nonché l’Alleanza del Centro, la SIC, Pro Velo Svizzera, il TCS, FIDUCIARI|SUISSE, il SAB e Travail.Suisse sostengono la nuova regolamentazione per le spese professionali nella forma in cui è stata posta in consultazione.
Al contrario, i Cantoni VS e AR così come strasseschweiz si esprimono a favore del manteni- mento della regolamentazione vigente, in quanto considererebbe adeguatamente l’eteroge- neità dei Cantoni, le diverse condizioni che caratterizzano la popolazione attiva e il principio dell’imposizione secondo la capacità economica.
I Cantoni AI, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD e ZH nonché la CDCF, il PLR, SwissHoldings, la CSI e la FSE condividono gli obiettivi dell’avam- progetto, ma ne respingono le modalità di realizzazione e, per questa ragione, alcuni di loro hanno presentato una proposta alternativa.
4.2 Proposta alternativa della CDCF
La CDCF e la maggioranza dei Cantoni (AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD e ZH) presentano nei loro pareri una proposta alternativa, che riguarda le seguenti deduzioni delle spese professionali:
• la deduzione delle spese di trasporto conformemente alle diposizioni vigenti nell’am- bito dell’imposta federale diretta e delle imposte cantonali (nessuna modifica);
• la deduzione delle spese effettive per il soggiorno fuori domicilio;
• un importo forfettario fisso per tutte le altre spese professionali (senza la possibilità di dedurre le spese effettive)
Per le spese di trasporto si dovrebbe continuare ad applicare le disposizioni vigenti sia a li- vello federale che cantonale. In tal modo si può tenere maggiormente conto delle varie situa- zioni e necessità dei Cantoni (rurali e urbani) e dei loro contribuenti.
Le spese effettive per il soggiorno fuori domicilio dovrebbero continuare a essere ammesse in deduzione. Inglobare nell’importo forfettario fisso le spese per il soggiorno fuori domicilio arrecherebbe uno svantaggio ingiustificato ai soggiornanti settimanali, che costituiscono un gruppo relativamente ristretto.
L’importo forfettario potrebbe essere inferiore a quello prospettato nel rapporto esplicativo. Anche in questo caso i Cantoni dovrebbero definirlo per le imposte cantonali. L’importo for- fettario dovrebbe essere ridotto se l’attività è interrotta per un lungo periodo o è esercitata a tempo parziale. La CDCF raccomanda inoltre di verificare se la situazione dei contribuenti può essere documentata adeguatamente e, in caso affermativo, in che modo si potrebbe procedere.
4.3 Spese professionali in dettaglio
4.3.1 Spese di trasporto
I Cantoni AI, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD e ZH nonché il PLR, EXPERTsuisse e SwissHoldings ritengono che non sia opportuno integrare le spese di trasporto nell’importo forfettario. In alternativa propongono di introdurre una dedu- zione forfettaria fissa delle spese professionali nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armoniz- zazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Tuttavia, le spese di trasporto e le spese effettive per il soggiorno fuori domicilio dovrebbero continuare a essere ammesse in deduzione (si veda il n. 4.2).